Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18326 del 26/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18326 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRECO MAURIZIO nato il 18/03/1980 a CROTONE

avverso l’ordinanza del 30/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che conclude chiedendo il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore avvocato RUSSANO GIANNI del foro di CATANZARO in difesa di
GRECO MAURIZIO che conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di
tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Maurizio GRECO avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5 giugno 2017 con la quale
veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai

– Capo 1), estorsione continuata pluriaggravata (artt. 81 cpv., 110, 629, commi
primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991 – Capo 13 e Capo 25), furto continuato pluriaggravato
(artt. 81 cpv., 110, 624, 625, comma primo, nn. 4, 5 e 7, cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991 – Capo 24), detenzione di armi ed esplosivi (artt. 1, 2, 4, legge n.
895 del 1967 – Capo 32, Capo 34, Capo 39, Capo 35 e Capo 38) e detenzione a
fini di spaccio continuata aggravata di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv., 110,
112, comma primo, n. 1, cod. pen., 73 TU Stup., 7 legge n. 203 del 1991 – Capo
41).
1.1. In particolare, con conforme valutazione dei giudici della cautela, è
stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria della partecipazione di GRECO
Maurizio alla «cosca Arena», già quale uomo di fiducia di Fabrizio Arena c1.1980,
nonché autista del medesimo, con la quale intrattiene stretti e frequenti rapporti,
risultando particolarmente attivo nel campo delle estorsioni, nei reati in materia
di esplosivi e armi necessari per perpetrare l’attività delittuosa della
organizzazione criminale, anche mediante il controllo del territorio esercitato
attraverso l’imposizione di assunzioni di personale presso attività economiche
imprenditoriali, nonché mediante la partecipazione al traffico di stupefacenti e al
reperimento di imbarcazioni oggetto di furto commesso dall’indagato ai danni dei
porti turistici della zona d’influenza dell’organizzazione.
La partecipazione all’organizzazione mafiosa viene datata a partire dal 2010,
essendo stato GRECO già ritenuto responsabile del medesimo delitto per il
precedente periodo (2003 – 2009) con sentenza recentemente divenuta
irrevocabile (sentenza della Corte di Cassazione in data 8 giugno 2017 n.
33.896).
1.2. I giudici della cautela hanno concordemente evidenziato i seguenti
elementi a carico di Maurizio GRECO:
– dichiarazioni rese da Fauchi in relazione all’estorsione dallo stesso subita
dall’organizzazione mafiosa, per mezzo del ricorrente, con la chiara indicazione
che le somme servivano a sostegno delle famiglie dei detenuti;
2

delitti di partecipazione a un’associazione mafiosa armata (art. 416-bis cod. pen.

- intercettazioni di conversazioni tra il ricorrente e la vittima dell’estorsione
(10.8.2013);
– intercettazione di conversazioni nelle quali il ricorrente interviene per
risolvere una controversia concernente il monopolio esercitato dalla cosca sul
territorio (15.6.2013);

imbarcazioni commesse dal ricorrente in concorso con altri, approfittando del
controllo del territorio esercitato dalla cosca (3.7.2013, 1.5.2013, 3.5.2013,
9.6.2013, 10.6.2013), con conseguente attività estorsiva relativa alla
«restituzione» delle imbarcazioni sottratte (3.7.2013);
– intercettazioni di conversazioni tra il ricorrente e il coniuge di un
appartenente all’organizzazione criminale che si lamentava della mancata
corresponsione delle somme necessarie al mantenimento (17.6.2013);
– intercettazione di conversazioni del ricorrente con altri soggetti concernenti
la detenzione delle armi e degli esplosivi utilizzati per l’affermazione della
supremazia della cosca sul territorio nonché per la commissione delle estorsioni
(3.12.2013, 26.6.2013, 17.7.2013, 19.5.2013);
– intercettazione di conversazioni del ricorrente con altri soggetti concernenti
la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti per significativi
quantitativi (2.5.2013, 3.5.2013).

2. Ricorre Maurizio GRECO, a mezzo del difensore avv. Gianni Russano, che
chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, deducendo (senza una precisa
enumerazione dei motivi):
– la violazione di legge in relazione all’omesso esame della memoria
difensiva che denunciava l’ordinanza genetica per la violazione del principio
dell’autonoma valutazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari proceduto
alla mera ricopiatura della richiesta del Pubblico ministero;
– la violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) in relazione al
tardivo deposito della motivazione dell’ordinanza impugnata tenuto conto che la
camera di consiglio si è tenuta il 29 giugno 2017, con prosecuzione il 30 giugno
2017, mentre il dispositivo è stato depositato il 3 luglio 2017 e la motivazione
soltanto il 17 agosto 2017, oltre il termine di 45 giorni;
3

– intercettazioni di conversazioni relative alle illecite attività di furto di

- la violazione di legge in relazione all’omesso esame della memoria
difensiva depositata durante la discussione;
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo ai reati di cui
ai Capi 13), 25), 24) e 41), per non essere stata esaminata la memoria difensiva
e, comunque, per difetto della gravità indiziaria;

detenzione e al porto abusivo di armi ed esplosivi di cui ai Capi 32, 34, 35, 38 e
39, per difetto della gravità indiziaria e della motivazione che riporta
acriticamente alcune intercettazioni telefoniche;
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla
partecipazione all’associazione di cui al Capo 1), per non essere stata esaminata
la memoria difensiva e, comunque, per difetto della gravità indiziaria con
riguardo alla interpretazione di alcune conversazioni intercettate dalle quali non
può trarsi alcun elemento a favore della ritenuta partecipazione, mancando
qualunque contributo all’affermazione o al rafforzamento del vincolo associativo;
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze
cautelari, per non essere stata esaminata la memoria difensiva e, comunque, per
difetto delle stesse, trattandosi di condotte risalenti nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente
infondato, generico, assertivo e meramente reiterativo delle argomentazioni
svolte nella fase di merito.

2.

È inammissibile, perché manifestamente infondata, la deduzione

dell’omesso esame della memoria difensiva con la quale veniva denunciato il
difetto di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica.
2.1. È utile, preliminarmente, ricordare che Maurizio GRECO è stato colpito
dal provvedimento di fermo emesso dal Pubblico ministero di Catanzaro,
convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Crotone il quale,
nell’applicare la misura della custodia cautelare in carcere, si è contestualmente
dichiarato incompetente trasmettendo gli atti al giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Catanzaro.
4

4-

– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla

Quest’ultimo ha, quindi, provveduto alla rinnovazione dell’ordinanza
cautelare, facendo ampio richiamo alle argomentazioni sviluppate dal primo
giudice.
2.2. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze
cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze

lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di
esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura, mentre invece gli
elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del
pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto
alla base della richiesta» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv.
271507).
Si è, in proposito, precisato che non vi sono schemi rigidi l’osservanza dei
quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione,
essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la
decisione.
D’altra parte si è affermato che «in tema di misure cautelari personali, la
necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze
cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo,
lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,
deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d.
copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari
ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o
la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una
valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare,
nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del
04/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662).
2.3. Ciò premesso, la deduzione difensiva è originariamente inammissibile
perché manifestamente infondata, laddove non considera che il Giudice per le
indagini preliminari, nel valutare criticamente la richiesta del Pubblico ministero,
ha, tra l’altro, escluso l’aggravante di cui all’articolo 7 legge n. 203 del 1991
contestata in relazione ai reati afferenti alle armi e esplosivi, così dando prova di
avere proceduto a un autonomo esame delle prospettazioni accusatorie alle quali
ha fatto richiamo per la parte condivisa.
5

cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma 1,

3. È manifestamente infondata la questione concernente la violazione del
termine di cui all’articolo 309, comma 10, cod. proc. pen., avendo la
giurisprudenza di legittimità precisato che «in materia di impugnazione di misure
cautelari personali, il termine entro il quale deve essere depositata la

della deliberazione in camera di consiglio» (Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017,
Calabria, Rv. 270015).
Nel caso di specie, infatti, se per un verso non viene denunciata la violazione
del termine di cui all’articolo 309, comma 9, cod. proc. pen., risulta che il
dispositivo della ordinanza impugnata è stato depositato il 3 luglio 2017 con
espressa indicazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione,
termine rispettato con il deposito della stessa il 17 agosto 2017.

4. È inammissibile, perché manifestamente infondata e comunque generica,
la deduzione concernente la mancata risposta alle argomentazioni difensive
sviluppate nella memoria depositata in sede di riesame.
4.1. In tema di misure cautelarì, l’obbligo di motivazione può ritenersi
adempiuto qualora l’ordinanza del Tribunale del riesame richiami per relationem,
nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i
motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a
condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il
ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non potendo in tal
caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure
formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265765).
4.2. Nel caso in esame l’ordinanza genetica fornisce risposte implicite a tutte
le osservazioni della difesa le quali non alterano in alcun modo l’iter logico
giuridico seguito dal giudice.
Il provvedimento impugnato e l’ordinanza di custodia originaria sono
sufficientemente argomentati sul punto, essendo riportato il materiale di
indagine ed effettuate valutazioni in ordine alla significatività dello stesso.
Rispetto a tali argomentazioni, il motivo contesta essenzialmente profili di
merito, indicando una diversa valutazione del materiale probatorio.
6

motivazione dell’ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data

Anche nei punti in cui appare individuare delle carenze della motivazione per
alcuni dei reati, in realtà tiene conto in modo parcellizzato degli elementi di
prova laddove, ad avviso del Collegio, è proprio la valutazione complessiva degli
stessi che offre la univoca chiave di lettura delle relazioni fra gli stessi in

5. I motivi di ricorso in punto di sufficienza di gravi indizi ed esigenze
cautelari sono inammissibili, in quanto, oltre che in definitiva generici e tendenti
a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, appaiono manifestamente infondati a fronte della esaustiva
motivazione del Tribunale.
Nel caso in esame, i giudici del riesame hanno difatti ineccepibilmente
osservato che la prova della condotta addebitata al ricorrente deriva in primo
luogo dalla accertata (in forza di provvedimenti giudiziari irrevocabili)
appartenenza all’organizzazione criminale, dalle dichiarazioni delle vittime
dell’estorsione che hanno fatto espresso riferimento alla motivazione addotta dal
ricorrente per pretendere il pagamento del pizzo, dalle intercettazioni telefoniche
e ambientali che hanno dimostrato, quasi in diretta, la commissione dei reati
scopo dell’organizzazione criminale e l’esistenza di un costante continuo contatto
con i vertici della stessa, oltre che le singole ipotesi delittuose contestate.
Sicché a fronte della motivazione, esaustiva e plausibile, le doglianze riferite
alla sussistenza di gravi indizi appaiono manifestamente infondate, oltre che in
definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti
esclusivamente attinenti all’apprezzamento, che risulta correttamente operato,
del materiale probatorio.
5.1. Sono inammissibili, perché generiche e non autosufficienti, le censure
concernenti l’interpretazione delle conversazioni intercettate che si basano sulla
riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia
stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di
riferimento.

6. Quanto alle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate,
anche per essa la motivazione offerta nel provvedimento impugnato, che fa leva
7

relazione ai singoli fatti, rendendo così significative le condotte.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 43-68-A218332

sulla presunzione di pericolosità per il delitto di partecipazione a una
associazione mafiosa, è esaustiva e plausibile e dimostra che sono state
considerate le situazioni soggettive e personali del ricorrente, essendo emerso,
con riguardo alla attualità, che le condotte partecipative si sono sviluppate senza
soluzione di continuità rispetto ai fatti già giudicati, così dimostrando la

affermare la persistente attualità delle esigenze cautelari.

7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 26 marzo 2018.

permanenza del vincolo associativo, elemento che di per sé consente di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA