Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18325 del 26/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18325 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAPORITO ANTONIO nato il 19/12/1979 a CROTONE

avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato VENTURA del foro di TORINO, sostituto processuale dell’avvocato
SAPORITO MARIO del foro di CROTONE come da nomina depositata all’odierna
udienza in difesa di SAPORITO ANTONIO conclude riportandosi ai motivi di
ricorso.

Data Udienza: 26/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha sostituito con la misura cautelare degli arresti
domiciliari quella della custodia in carcere, applicata ad Antonio Saporito con provvedimento
del giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale per il delitto di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso (cd. famiglia Arena) operante in Isola Capo Rizzuto. A tal fine ha
evidenziato che ad Antonio Saporito è addebitato di aver avuto stretti contatti con membri
anche di vertice del gruppo, con commistione affaristica nel settore della commercializzazione

Il Saporito ha inteso imporsi in tale ambito utilizzando la forza di intimidazione del vincolo
associativo a discapito dei concorrenti, lasciando, parzialmente, la gestione del locale discoteca
di sua proprietà ai vertici del sodalizio, in particolare a Paolo Lentini, tramite il figlio Vicenzo
Lentini. Ha agito quindi nell’interesse dell’associazione per la promozione e gestione concreta
nei diversi profili operativi delle predette attività economiche.
Dalle conversazioni intercettate è emerso che Antonio Saporito, in cambio delle
agevolazioni nella commercializzazione del vino e nel recupero dei crediti, si è adoperato nel
negoziare assegni nella disponibilità sia di Paolo che di Vincenzo Lentini e ha consentito a
quest’ultimo di intervenire nella selezione della clientela e del personale di sicurezza della
discoteca, denominata Vidaloca Club, sita in Petilia Policastro, di cui il Saporito era gestore.
Ulteriori elementi derivano dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Mirarchi, che
ha riferito che Paolo Lentini gli chiese di collocare preso diversi locali pubblici di Catanzaro, il
vino commercializzato da Antonio Saporito. Il Tribunale ha pertanto condiviso il giudizio di
gravità indiziaria formulato dal giudice per le indagini preliminari e la qualificazione della
condotta ascritta ad Antonio Saporito in termini di concorso esterno alla consorteria Arena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Saporito, deducendo i vizi
di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale del riesame ha trascurato questioni
devolute con la richiesta di riesame, in particolare non ha considerato la mancanza di prova
che il Saporito avesse negoziato per conto del Lentini assegni di illecita o dubbia provenienza o
anche che avesse lasciato individuare al Lentini i soggetti ammessi nella discoteca di sua
gestione. Il Tribunale non ha preso atto che l’unico rapporto intessuto dal Saporito era con
Paolo e Vincenzo Lentini e, soprattutto, non ha dato alcuna risposta alle deduzioni difensive
relative all’elemento soggettivo necessario per configurare il concorso esterno in associazione
di tipo mafioso in luogo del favoreggiamento reale. I risultati delle intercettazioni sono stati
letti in modo del tutto difforme rispetto all’effettivo tenore letterale delle conversazioni.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata offre una motivazione adeguata e coerente, con la puntuale
illustrazione critica dei vari tratti di conversazione oggetto di intercettazione ambientale, da cui
trae logiche e conseguenti conclusioni. Ha cura di analizzare criticamente i risultati delle
intercettazioni e, prima ancora, di delineare la figura di Paolo Lentini, che è tra i soggetti le cui
1

dei vini.

Trasmessa colma ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
3oma,

2 6 API 2018

conversazioni sono state oggetto di captazione, come reggente della cosca per il periodo in cui
Giuseppe e Pasquale Arena erano in stato di detenzione. Ciò dimostra che il rilievo difensivo,
che intende ridurre il compendio indiziario alla dimostrazione di un rapporto esclusivamente
personale tra il Saporito e il Lentini, è inidoneo a lumeggiare carenze o manifeste illogicità
della motivazione. Anche l’altro assunto di ricorso, secondo cui l’ordinanza impugnata avrebbe
mal letto le risultanze d’intercettazione, è agevolmente superato, rammentando che
“costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito,

può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” – Sez. II, 4 ottobre 2016,
50701, D’Andrea e altri, C.E.D. Cass., n. 268389 -. In più, peraltro, l’ordinanza ha cura di
rafforzare l’illustrazione del materiale indiziario richiamando le dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Santo Mirarchi, il quale ha riferito, per averlo appreso da paolo Lentini, che i
ristoratori della zona erano indotti ad acquistare il vino del Saporito dall’affermazione che il
ricavato sarebbe servito per il sostentamento dei detenuti di Isola Capo Rizzuto. La
cointeressenza criminale viene qui in rilievo con nettezza di contenuti; né può dirsi, aggiunge
l’ordinanza impugnata, che il Saporito ignorasse la caratura criminale dei Lentini, avendoli
sollecitati in più occasioni a spendere il loro potere di intimidazione nei confronti dei ristoratori
che facevano resistenze nell’acquistare il vino da lui venduto, e avendo in altre occasioni
appreso, proprio dal Lentini, che altri ristoratori avrebbero acquistato il vino, seppure
consapevoli della non buona qualità dello stesso (fl. 10-11).
La motivazione dell’ordinanza è pertanto immune da vizi di carenza o manifesta
illogicità, sì come prospettati in ricorso, oltre che dall’asserito vizio di violazione di legge in
punto di affermazione del dolo del cd. concorso esterno. Il materiale indiziario costituisce,
infatti, un solido fondamento per dedurre in capo al Saporito il necessario elemento soggettivo,
proprio per il rapporto sinallagmatico, di reciproche illecite convenienze, che questi seppe
intessere con esponenti di spicco della consorteria criminale, e di cui la motivazione
dell’ordinanza dà adeguata e congrua giustificazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del
presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.
fICosì deciso il 26 marzo 201

DE

l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA