Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18324 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18324 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA FRANCESCO ANTONIO nato il 19/09/1980 a CROTONE

avverso l’ordinanza del 29/06/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO in difesa di ARENA
FRANCESCO ANTONIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 26/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza
con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a Francesco
Antonio Arena la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di
partecipazione all’associazione di tipo mafioso (cd. famiglia Arena) operante in Isola Capo
Rizzuto, con attribuzione del ruolo nevralgico di connessione e collegamento fra i referenti della
Kroton Games e la cosca Arena, di compartecipe alla gestione operativa della raccolta delle

a sostegno dell’affermazione circa la presenza e l’operatività della indicata consorteria
criminale, ha precisato che i gravi indizi di colpevolezza a carico di Francesco Antonio Arena si
traggono dai risultati delle attività di intercettazione. Ha dato atto che l’attività investigativa ha
accertato la riconducibilità a Pasquale Arena, padre di Francesco Antonio, della società Kroton
Games 2000, società impegnata nel settore del noleggio dei giochi elettronici e della raccolta
delle scommesse. Attraverso il potere di intimidazione dell’associazione e il rigido controllo del
territorio, la società ha operato indisturbata, sottraendosi alle normali regole del mercato.
Il Tribunale, ancora, ha precisato, illustrandone i contenuti, che alcuni risultati
intercettativi delineano la figura di Francesco Antonio Arena come soggetto che si occupava in
prima persona della gestione nel settore dei giochi on line e videogiochi elettronici, e che in tal
modo ha apportato un effettivo e concreto contributo alla realizzazione delle finalità
dell’associazione.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Francesco Arena, che hanno
articolato più motivi di ricorso.
Col primo motivo hanno dedotto violazione di legge perché la decisione del Tribunale è
stata adottata all’esito dell’udienza tenuta nei giorni 29 e 30 giugno 2017; il dispositivo,
contenente l’indicazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione, è stato
depositato il 3 luglio 2017; e soltanto il 16 agosto successivo è stata depositata l’ordinanza. È
di tutta evidenza che l’ordinanza è stata depositata dopo 46 giorni dalla decisione; quindi è
nulla per violazione del temine di cui all’articolo 309, comma 10, c.p.p., e inefficace.
L’orientamento giurisprudenziale che individua il termine iniziale di computo nel deposito in
cancelleria del dispositivo non persuade: ove non si intenda accogliere l’altro e più restrittivo
indirizzo interpretativo, dichiarando la nullità e l’inefficacia dell’ordinanza, gli atti dovrebbero
essere trasmessi alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto.
Col secondo motivo hanno dedotto il vizio di mancanza assoluta di motivazione, in
ordine a specifiche ragioni di doglienza formulate nei confronti dell’ordinanza cautelare del
giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 27 c.p.p., per carenza di una
autonoma motivazione del provvedimento cautelare originariamente impugnato. Le regole che
impongono l’autonoma valutazione dell’ordinanza cautelare devono trovare applicazione anche
in relazione all’ordinanza di convalida emessa ai sensi dell’articolo 27 c.p.p. che, costituendo
una decisione ex novo, non può essere meramente confermativa del proprio provvedimento.
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scommesse e del gioco anche on line. Il Tribunale, dopo aver tratteggiato gli elementi indiziari

Sul punto il Tribunale del riesame ha omesso ogni motivazione. È pur vero che l’ordinanza di
convalida ex articolo 27 c.p.p. può essere motivata per relationem ma occorre che siano
palesate le ragioni di una scelta consapevole e maturata all’esito della valutazione e
condivisione dell’iter logico sotteso all’adozione del titolo convalidato. Ciò non è stato nel caso
in esame.
Col terzo motivo hanno dedotto il vizio di difetto di motivazione. Il Tribunale ha dato
conto della presunta partecipazione associativa di Francesco Arena sulla base di un solo

risultati intercettativi privi di significatività ai fini della contestazione. Ha quindi omesso ogni
apprezzamento in ordine al fatto, dedotto dalla difesa, dell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra il ricorrente e la società Kroton Games 2000 e non ha argomentato sul ruolo
funzionale che Francesco Arena avrebbe avuto all’interno dell’associazione. Ha poi omesso di
motivare sulle ragioni per le quali la condotta di Francesco Arena possa essere letta come
estrinsecazione di un contributo causale all’associazione.
Col quarto motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in punto di apprezzamento
delle esigenze cautelari per l’omessa considerazione del dato del decorso del tempo, ossia del
considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione dell’ordinanza cautelare e la
commissione dei fatti.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è infondato, perché, come già stabilito da questa Corte, “in materia di
impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni entro il quale deve
essere depositata la motivazione dell’ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla
data della deliberazione in camera di consiglio” – Sez. IL 13 aprile 2017, n. 19313, Calabria,
C.E.D. Cass., n. 270015 -. Nello stesso si sono espresse Sez. II, 19 luglio 2016, n. 46887,
Sunzeri, C.E.D. Cass., n. 268314; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 38408, Amato, C.E.D. Cass., n.
271070 e Sez. VI, 1 febbraio 2017, n. 10929, Luisi, C.E.D. Cass., n. 270023. Il precedente da
ultimo citato ha opportunamente chiarito che l’orientamento che intende fissare il dies a quo
senza tener conto del dispositivo trascura di considerare che, in assenza del formale deposito
del dispositivo, non esiste alcuna decisione. Questa, per essere giuridicamente esistente, deve
“essere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale”. L’indirizzo interpretativo
opposto è minoritario e ormai recessivo, sicché non può apprezzarsi l’attualità di un contrasto
che possa giustificare la rimessione della questione alle Sezioni unite.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nessun dubbio circa l’affermazione che
“il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a
norma dell’art. 27 c.p.p., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento,
disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di
reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una
autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi
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elemento (il coinvolgimento nella gestione della società Kroton Games 2000), in forza di

che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione” – Sez. VI, 16
maggio 1997, n. 1972, Pacini Battaglia, C.E.D. Cass., n. 210043 -.
Ciò non significa, però, che per l’esposizione delle ragioni che giustificano l’applicazione
della misura cautelare sia preclusa la tecnica della motivazione per relationem. In tal senso si è
pronunciata questa Corte, stabilendo che “in tema di motivazione delle ordinanze cautelari
personali, la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di
colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’art. 292 co.1 lett. c)

riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la
necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del
giudicante” – Sez. I, 15 dicembre 2015, n. 8323/16, Cosentino, C.E.D. Cass., n. 265951 -. La
decisione da ultimo citata ha condivisibilmente chiarito che l’autonomia è richiesta per la
valutazione e non per l’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché non è
impedito il rinvio per relationem. Il rilievo di ricorso è dunque manifestamente infondato e tale
condizione impedisce la censura di omesso esame della medesima doglianza prospettata nel
grado di merito. Valga a tal proposito il riferimento, tra i numerosi precedenti, a Sez. V, 11
dicembre 2012, n. 27202/13, Tannoia e altro, C.E.D. Cass., n. 256314, secondo cui “in tema di
ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il
mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato”.
Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata dà adeguato conto di come la
società Kroton Games 2000 fosse utilizzata da Pasquale Arena come strumento per l’illecito
controllo del settore ad opera del suo gruppo di appartenenza. Significativa, nel tessuto della
motivazione, è la parte in cui sono illustrati i colloqui tra Pasquale Arena e Giuseppe Di
Gennaro in merito al tentativo di potenziali concorrenti di installare all’interno del bar Ionio
alcune macchine da gioco (fl. 6-8). Questa parte costituisce la premessa per cogliere il
significato degli elementi che raggiungono la posizione di Francesco Antonio Arena. Costui ha
esercitato all’interno della società un ruolo di vertice pur senza ricoprire incarichi societari,
coadiuvando gli amministratori con la partecipazione a riunioni operative per la
programmazione delle strategie commerciali, provvedendo alla raccolta e contabilizzazione
delle entrate, per poi consegnare i proventi al padre Pasquale, concorrendo alla direzione della
società e alle attività dirette all’ampliamento della rete commerciale. Di ciò l’ordinanza
impugnata dà puntuale e congrua motivazione, dando logica ed adeguata dimostrazione di
come un siffatto coinvolgimento negli affari della società, e quindi del gruppo criminale a cui
questa si collegava, non possa trovare giustificazione in un rapporto di lavoro dipendente o,
ancor meno, nel rapporto di stretta parentela con Pasquale Arena.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Assume il ricorrente come, nonostante la
contestazione cd. aperta, i fatti addebitati siano collocabili temporalmente non più in là del
2014. L’assunto è indimostrato, e trova fondamento in dati a tal fine non rilevanti, ossia che i
risultati intercettativi da cui sono tratti gli elementi di gravità indiziaria riguardano
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c.p.p.) non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
3oma, li

12 6 APR,

conversazioni avvenute in quell’anno. Nulla poi milita nel senso che l’associazione criminale
abbia perso consistenza operativa o che Francesco Antonio Arena abbia cessato ogni legame
con la stessa. Non può dunque attribuirsi alcun rilievo al decorso del tempo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1-ter disp. att. del

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 26 marzo 2018

c. p. p.

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