Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18322 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18322 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASTROMATTEO MARIO LUIGI nato il 02/07/1983 a MILANO

avverso l’ordinanza del 18/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Antonietta PICARDI che ha concluso per
l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
revocato la detenzione domiciliare disposta nei confronti di Mario Luigi
MASTROMATTEO a seguito della violazione delle prescrizioni.

Ricorre Mario Luigi MASTROMATTEO, personalmente, che chiede

l’annullamento dell’ordinanza impugnata per omessa notificazione dell’avviso di
fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, con conseguente
nullità della stessa.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato poiché non risulta che sia
stato dato regolare avviso al condannato della fissazione dell’udienza camerale
all’esito della quale è stata pronunciata l’ordinanza impugnata.
Appare evidente che, essendo stata del tutto omessa la citazione del
condannato, si è verificata una nullità assoluta a norma degli artt. 178, comma
1, lett. b), 179, cod. proc. pen. (per il procedimento camerale di esecuzione si
veda Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739, secondo
la quale «è causa di nullità d’ordine generale e di carattere assoluto l’omesso
avviso, nel procedimento di esecuzione, della data dell’udienza camerale
all’interessato»).
Si consideri, in particolare, che «il provvedimento di sospensione delle
misure alternative ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen. per la sua natura formale di
decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva
convocazione delle parti, ma l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della
misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688).
3.1. Tale vizio, concernente l’intervento dell’imputato a norma dell’art. 178,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., determina l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bari.
Si comunichi a cura della cancelleria al Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Bari.
2

2.

Così deciso il 26 marzo 2018.

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

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