Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18321 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18321 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO SEBASTIANO nato il 12/01/1977 a LOCRI

avverso l’ordinanza del 12/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 26/03/2018

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Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo di Sebastiano
Romeo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non ha accolto l’istanza
di riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata per il semestre espiato dal 3 marzo al 2
settembre 2011. Il Tribunale ha condiviso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che
ha negato il beneficio in ragione della irrogazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione
nel corso dell’esecuzione di quella porzione di pena, e a quel provvedimento ha fatto rinvio per

sintomatica portata, si riverbera negativamente sul semestre di pena, in quanto significativa
della mancata adesione del Romeo all’opera rieducativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Sebastiano Romeo che ha dedotto
i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Le sanzioni disciplinari possono sostenere
la mancata concessione del beneficio della detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata
se manifestano una gravità tale da dimostrare l’assenza di prova della partecipazione all’opera
di rieducazione. Ragionando altrimenti si crea un automatismo fra amministrazione e mancata
concessione della liberazione anticipata, che è smentito dalla legge e dalla giurisprudenza.
L’ordinanza omette la necessaria valutazione circa la concreta incidenza dell’episodio
disciplinare sul processo di rieducazione. Fa rinvio per relationem al provvedimento del
magistrato di sorveglianza che, a sua volta, non contiene alcuna motivazione.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è meramente assertiva e non dà conto,
nonostante il rinvio

per relationem

alle argomentazioni svolte nel provvedimento del

magistrato di sorveglianza, delle ragioni della decisione assunta. Afferma il Tribunale che è di
tutta evidenza l’incidenza negativa dell’illecito disciplinare accertato, che, per il vero,
isolatamente considerato, non sembra assumere caratteri di particolare gravità, sì da segnare
una battuta d’arresto nel percorso di rieducazione.
La valutazione spetta unicamente al giudice del merito, ma questi ha il dovere di
spiegare perché quel fatto abbia una tale valenza negativa, rendendo comprensibile il percorso
decisorio seguito. A questo dovere si è sottratta l’ordinanza impugnata, che non si è misurata,
con la necessaria specificità, con l’episodio ritenuto rilevante: è indubbio che da esso sia
scaturita una sanzione disciplinare, ma questo è un dato storico insufficiente per dare conto
della decisione adottata.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di
sorveglianza di Reggio Calabria.
P.Q.M.

1

relationem. Ha aggiunto che la condotta disciplinarmente rilevante, per la sua obiettiva e

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, 26 marzo 2018.

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