Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18320 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18320 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO ROSARIO nato il 26/08/1968 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 02/08/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Elisabetta CENICCOLA che ha concluso per il rigetto.

Data Udienza: 26/03/2018

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
revocato la misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute concessa dal
Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 gennaio 2017 a Rosario
LOMBARDO ai sensi degli articoli 147, comma primo, n. 2, cod. pen., 47-ter ord.

2.

Ricorre Rosario LOMBARDO, a mezzo del difensore avv. Giuseppe

Ragazzo, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la
violazione di legge, in riferimento agli articoli 147, comma primo, n. 2, cod. pen.,
47-ter ord. pen., e il vizio della motivazione.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza:
– non avrebbe preso in considerazione la memoria depositata dalla difesa
concernente l’aggravamento delle condizioni di salute del condannato,
trattandosi di soggetto «a rischio di morte improvvisa», già avviato prima agli
arresti domiciliari e poi alla detenzione domiciliare per tali motivi, nonché
nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari per motivi di salute nell’ambito del
procedimento pendente davanti alla Corte d’appello di Catania (ordinanza del 20
luglio 2017),
– avrebbe erroneamente valutato l’esistenza della violazione alle prescrizioni
in quanto i fatti per i quali è stata emessa una nuova ordinanza cautelare sono
stati commessi in data anteriore al provvedimento di detenzione domiciliare,
mentre la telecamera posizionata dagli inquirenti davanti all’abitazione del
condannato è stata rimossa da terzi, sicché non può essere addebitato tale fatto
al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato con riguardo alla mancata
verifica delle condizioni di salute.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare, pur
dando atto che Lombardo era stato recentemente sottoposto con ordinanza del
Tribunale di sorveglianza di Milano in data 17 gennaio 2017 alla detenzione
domiciliare per differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli
articoli 147, comma primo, n. 2, cod. pen., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen..

2

pen., in ragione delle accertate violazioni delle prescrizioni.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha espressamente ritenuto di poter
omettere qualsivoglia verifica sulla compatibilità delle condizioni di salute con
l’espiazione della pena in carcere, ritenendo prevalente l’esigenza di tutela della
collettività, traendo spunto dalla previsione contenuta nell’articolo 147, ultimo
comma, cod. pen., secondo la quale «il provvedimento … non può essere

commissione di delitti».
In proposito, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato le dichiarazioni di
alcuni collaboratori di giustizia, per come riportate nell’ordinanza di custodia
cautelare applicata a Lombardo dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania in relazione al delitto di partecipazione a un’associazione
mafiosa commesso dal giugno 2010 sino a tutto il 2015, nonché le risultanze
documentali relative ad incontri tra Lombardo ed esponenti della indicata
organizzazione, per come video registrati fino al 24 maggio 2017 grazie alla
telecamera installata dalle forze di polizia di fronte all’abitazione dove il
ricorrente si trovava in detenzione domiciliare (telecamera rimossa da ignoti).
2.1. Ciò premesso, risulta infondata l’argomentazione difensiva in ordine alla
irrilevanza dell’avvenuta rimozione della telecamera poiché non addebitabile al
ricorrente, in quanto l’elemento utilizzato per affermare la sussistenza della
pericolosità sociale è costituto dai documentati incontri con gli appartenenti
all’organizzazione criminale e non dalla rimozione del dispositivo di registrazione.

3. Ad avviso del Collegio, tuttavia, il percorso argomentativo del Tribunale di
sorveglianza di Catania è erroneo nella parte in cui ha omesso ogni valutazione
in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute in presenza di una causa di
revoca della detenzione domiciliare concessa per differimento facoltativo
dell’esecuzione.
In proposito, deve essere ricordato il condiviso orientamento di legittimità
secondo il quale «la revoca della detenzione domiciliare concessa per la gravità
delle condizioni di salute del condannato è subordinata all’accertamento della
compatibilità dello stato di salute con la detenzione carceraria» (Sez. 1, n. 44579
del 09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121).
3.1. L’errore in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza di Catania è ancor
più evidente laddove si consideri che non è stata neppure esaminata la memoria
3

adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della

difensiva che allegava l’ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del
ricorrente.
3.2. Il Tribunale di sorveglianza, quando è investito della richiesta di revoca
della detenzione domiciliare derivante dalla violazione delle prescrizioni o dal
«concreto pericolo della commissione di delitti», non può omettere di verificare la

alternativa è stata disposta ai sensi degli articoli 147, comma primo, n. 2, cod.
pen., 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., potendo, eventualmente, trarre dalle
ragioni di revoca elementi per valutare l’effettiva sussistenza e il grado delle
indicate condizioni di salute.

4. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Catania perché proceda a nuovo esame attenendosi all’indicato
principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Catania.
Così deciso il 26 marzo 2018.

compatibilità delle condizioni di salute del condannato quando la misura

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