Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18315 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18315 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO GIOVANNI nato il 13/05/1937 a CATANIA

avverso il decreto del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Maria Francesca LOY che ha concluso per
l’inammissibilità.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catania ha
confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 9 aprile 2016 con il
quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revoca della misura
patrimoniale della confisca definitiva applicata a Giovanni ROMEO, di un
appartamento sito in Tremestieri Etneo e di quattro lotti di terreno siti in

la novità degli elementi dedotti a sostegno della legittima provenienza delle
somme di denaro utilizzate per l’acquisto di un terreno sito in Ramacca, poi
ceduto a fronte di un prezzo utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati.

2. Ricorre Giovanni ROMEO, a mezzo del difensore avv. Francesco Maria
Marchese, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la
violazione di legge, in riferimento all’articolo 7 legge n. 1423 del 1956 e
all’articolo 630, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e il vizio della motivazione
con riguardo al mancato esame delle nuove prove sopravvenute costituite da
dichiarazioni testimoniali del 2001 e documenti concernenti la legittima
provenienza del denaro impiegato per l’acquisto del terreno rinvenuti
recentemente.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile poiché le nuove
prove dedotte, oltre a essere state ritenute irrilevanti con logica e coerente
motivazione, risultano preesistenti al provvedimento di confisca e note al
ricorrente in quanto relative alle modalità di acquisto del terreno compiuto dallo
stesso.
Il Collegio ritiene utile richiamarsi al precedente di legittimità secondo il
quale «prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di
prevenzione della confisca, ai sensi dell’art. 28, comma primo, lett. a) D.Lgs. 159
del 2011, è solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura è
divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del
procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche
quella deducibile, ma non dedotta, nell’ambito del suddetto procedimento» (Sez.
5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238).
3.1. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto prove documentali
concernenti gli atti e i documenti posti in essere per l’acquisto del terreno in
Ramacca che erano, tuttavia, ben noti allo stesso per avervi preso parte quale
parte mutuataria e datrice di ipoteca, nonché utilizzatore del fondo quale
2

Ramacca, disposta dal medesimo Tribunale in data 26 ottobre 2011, escludendo

mezzadro, sicché la richiesta di revoca della confisca definitiva era
originariamente inammissibile in quanto derivante da elementi preesistenti e noti
allo stesso ricorrente che deduce unicamente di averli rinvenuti in epoca
successiva, con ciò ammettendo di essere a conoscenza dell’esistenza di essi fin
da prima dell’emissione del provvedimento di confisca.

inammissibili perché non ammesse nel giudizio di legittimità, non si confrontano
con la motivazione del provvedimento impugnato che ha rilevato l’assenza di
giustificazione in relazione alla provvista utilizzata per il pagamento del mutuo
fondiario stipulato dal ricorrente.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 marzo 2018.

3.2. Le generiche deduzioni in fatto contenute nel ricorso, oltre a essere

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