Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18314 del 26/03/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 18314 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CAPUOZZO ANTONIO nato il 20/08/1956 a NAPOLI
CAIAZZO ROSA nato il 18/11/1969 a NAPOLI
CAPUOZZO PATRIZIO nato il 15/07/1955 a NAPOLI
CAIAZZO ASSUNTA nato il 01/08/1962 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 25/03/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consi lie (e GIUSCPE SANTA UCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
n.ry,

A

Data Udienza: 26/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza camerale, ha rigettato la richiesta di revoca
della confisca, ex articolo 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 delle unità immobiliari sequestrati nei
confronti di Antonio Caiazzo, proposta da Antonio Capuozzo, Rosa Caiazzo, Patrizio Capuozzo e
Assunta Caiazzo. Ha anzitutto precisato che una precedente analoga istanza, proposta il 21
dicembre 2012, fu rigettata ritenendo che gli istanti fossero soltanto i formali intestatari delle
unità immobiliari di cui chiedevano la restituzione e che si fosse di fronte a una interposizione

Ha quindi aggiunto, in risposta ad un rilievo difensivo, che la confisca di cui è richiesta
la revoca non ha alcun collegamento con il provvedimento di confisca adottato nei confronti di
Giuseppe Polverino dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della prevenzione. La confisca
ora in rilievo è invece collegata al decreto di sequestro preventivo emesso il 26 settembre
2007 nel processo contro Antonio Caiazzo. In detto provvedimento di sequestro, preordinato
alla confisca, le unità immobiliari non sono individuate per relationem, ma formano oggetto di
espressa menzione. Il conseguente provvedimento di confisca è stato adottato sulla base di
un’autonoma valutazione dei presupposti che la legittimano.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore…che ha articolato più motivi di
ricorso.
Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I
provvedimenti di sequestro preventivo preordinato alla confisca e poi di confisca dei due
immobili in proprietà degli istanti trovano fondamento nel decreto di confisca di prevenzione
divenuto irrevocabile il 4 luglio 2002 e avente ad oggetto cespiti direttamente o indirettamente
riconducibili a Giuseppe Polverino. In tal ultimo decreto, però, non si fa riferimento alcuno alle
due unità immobiliari di cui ora si chiede la restituzione. La motivazione dell’ordinanza
impugnata è pertanto carente, contraddittoria e manifestamente illogica, dal momento che i
beni in esame non potevano essere confiscati nell’attuale procedura, perché non furono ma
ricompresi tra quelli specificamente individuati nel primigenio provvedimento di confisca
avente ad oggetto beni riconducibili a Giuseppe Polverino. Se è vero che la decisione di
confisca è direttamente collegata alla condanna definitiva di Caiazzo, è altrettanto indiscutibile
che l’individuazione dei beni rientranti nel patrimonio dello stesso sia stata operata attraverso
il provvedimento di confisca emesso nei confronti di Giuseppe Polverino.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi nuovi con cui ha insistito
nelle ragioni di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione al provvedimento del giudice
dell’esecuzione. Come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “in sede esecutiva, il
principio di conversione dell’impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base
1

fittizia a favore del congiunto Antonio Caiazzo.

del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis” – Sez. I,
11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D. Cass., n. 254812 -.
Si rileva allora che, secondo quanto disposto dall’articolo 676 c.p.p., il giudice
dell’esecuzione provvede, con ordinanza adottata senza formalità, anche in ordine alla confisca
dei beni; ed è poi previsto dall’articolo 667, comma 4, c.p.p. che contro detta ordinanza è
ammessa opposizione innanzi allo stesso giudice.
Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell’articolo 568, ult. co.,

Napoli, quale giudice dell’esecuzione competente a decidere sull’opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, 26 marzo 2018.

c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di

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