Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18313 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18313 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POZZESSERE CIRO nato il 27/09/1987 a GROTTAGLIE

avverso la sentenza del 14/11/2017 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del sost. ANTONIETTA PICARDI, che
ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14.11.2017 il Gip del Tribunale di Taranto applicava ex art.
444 cod. proc. pen. a Pozzessere Ciro, imputato del reato detenzione illecita di arma
clandestina e relativo munizionamento, la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed C 1400,00 di multa.

censurando la condanna per violazione di legge non avendo il giudice valutato a priori la
sussistenza di elementi idonei che avrebbero consentito il proscioglimento dell’imputato ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

4.

L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in

conseguenza del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 cod. proc. pen.
Con la I. 23 giugno 2017 n. 103 è stato introdotto, all’art. 448 del codice di rito, il comma 2
bis che non contempla tra i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento, la censura avente ad oggetto il mancato assolvimento da parte del giudice
dell’obbligo di pronunciarsi sulla insussistenza di condizioni per proscioglimento.
Una simile doglianza (che corrisponde all’unica dedotta nel caso di specie dal ricorrente)
deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

5. E’ opportuno evidenziare che nel presente giudizio sono stati dati gli avvisi alle parti,
benché gli stessi non siano più previsti dalla legge. Invero, con la modifica dell’art. 610 cod.
proc. pen. e l’introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di cassazione dichiari senza
formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la
sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.
L’istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle
udienze dinanzi la Suprema Corte sicché si è prevista espressamente l’ipotesi di un
provvedimento emettibile de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di
contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti.

6. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore,

processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso, il 23 febbraio 2018

processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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