Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18312 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18312 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI POTENZA
nel procedimento a carico di:
MARTINO GIOVANNI nato il 24/05/1988 a MATERA
avverso la sentenza del 17/10/2017 del GIP TRIBUNALE di MATERA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
Udite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto l’annullamento

senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

I

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2017 il Gup presso il Tribunale di Matera ha applicato nei
confronti di Martino Giovanni, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi
undici di reclusione ed euro 1.111,11 di multa per i reati di detenzione illegale di arma da
fuoco clandestina e relativo munizionamento, contestato ai capi a e b della rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di

degli artt. 69 e 81 cpv. cod. pen., per essere stato applicato prima l’aumento per la
continuazione e, di seguito, la diminuzione prevista per la concessione delle attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Costituisce ius receptum, sulla base della giurisprudenza di questa Suprema Corte (per
tutte, Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, Piccirillo, Rv. 260625), il principio secondo cui, in
tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini della determinazione della pena in
concreto, nell’ipotesi di reato continuato, è necessario prima individuare la violazione più
grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati confluenti nella continuazione,
tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che
dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. Una volta
determinata la pena per il reato base, ritenuto più grave, la stessa deve essere poi aumentata
per la ritenuta continuazione e, successivamente, ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell’art.
444, comma 1, cod. proc. pen., attesa la natura processuale e non circostanziale della
diminuzione di pena prevista da tale norma.
3. Nel caso in esame, contrariamente a come operato dal Gup di Matera, il calcolo della pena
doveva essere effettuato individuando la pena base in relazione al reato più grave e su questa
applicare, prima la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, poi l’aumento per la
continuazione e, infine, la riduzione per la scelta del rito.

3.1. Si aggiunga, benché non dedotto in ricorso, che di recente le Sezioni unite di questa Corte
hanno affermato che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
un’arma clandestina – in virtù dell’operatività del principio di specialità – non possono
concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017,
La Marca, Rv. 270902 che, in motivazione, hanno precisato che l’operatività del principio di
specialità presuppone l’unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la
possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una pluralità di
condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto
2

Potenza, deducendo l’erronea determinazione dell’entità della pena e l’erronea applicazione

illegale di un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione
dell’arma medesima).
4. Anche alla luce di tale ultima evenienza, che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice, si
impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata pronunzia, con la conseguente trasmissione
degli atti al Giudice a quo per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del

Così deciso, il 23 febbraio 2018

Tribunale di Matera per il corso ulteriore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA