Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18311 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18311 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PORDENONE
con l’ordinanza del 10/11/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost.
ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto
che dispone il giudizio e dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di
Pordenone.

1

Data Udienza: 23/02/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pordenone, investito dal decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice
per le indagini preliminare della stessa sede, ha sollevato conflitto rappresentando quanto
segue:
– il 31 maggio 2017 il Gip aveva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Singh
Ranjinder imputato del delitto previsto dagli artt. 81, 94, 609 ter nn. 1, 6 e 5 cod. pen.;

– il 12 giugno 2017 il gip aveva emesso decreto di fissazione dell’udienza camerale per
l’ammissione del rito ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen., notificato in pari data
all’interessato;
– il 21 agosto 2017 la difesa aveva revocato la richiesta di rito abbreviato “condizionato”;
– il 18 settembre 2017, il gip, all’esito dell’udienza camerale, ritenuta la revocabilità della
richiesta di rito abbreviato, aveva emesso nuovo decreto di giudizio immediato (attesa
l’impossibilità di mantenere l’originaria data di udienza).
Il tribunale, richiamando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ritiene che la
richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che
dispone il rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è
presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento
della fissazione dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale.
Ne consegue che, nel caso di specie, il gip, una volta fissata l’udienza camerale, avrebbe
dovuto rilevare la tardività della revoca e pronunciarsi sulla richiesta di rito abbreviato.
Rileva, quindi, l’esistenza di un conflitto negativo di competenza da demandare alla
Suprema Corte per la soluzione, atteso, peraltro, che nella fattispecie non può trovare
applicazione il disposto dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., in quanto questo attribuisce
prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento soltanto quando il conflitto intercorre tra
giudice del dibattimento e giudice dell’udienza preliminare e non tra il primo ed il gip.
Per altro verso non è neppure prospettabile una nullità del secondo decreto di giudizio
immediato non vertendosi in alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste.

2.

Il conflitto sollevato sussiste, stante l’indubbia esistenza di una situazione di stasi

processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dei due giudici sopra indicati a
conoscere del medesimo procedimento – appare insuperabile senza l’intervento risolutore di
questa Corte.

3. In ordine al contrasto interpretativo alla base di esso, deve osservarsi che la richiesta di
giudizio abbreviato è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che dispone il
rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a
seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione
2

– il 7 giugno 2017 la difesa dell’imputato aveva chiesto giudizio abbreviato “condizionato”;

dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07.6.2017,
Medina, Rv. 270563).
La Corte ha avuto modo di precisare anche che il superamento del vaglio preliminare da
parte del giudice circa l’insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva
attivazione della procedura disciplinata dall’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.
costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la
rendono irrevocabile (Sez. 6, n. 20803 del 29.3.2017, Hotova, Rv. 269892;

4. Alla stregua di quanto affermato deve ritenersi la competenza del Gip del Tribunale di
Pordenone cui occorre trasmettere gli atti affinché decida sulla richiesta di abbreviato
condizionato avanzata dalla difesa dell’imputato; a nulla rilevando la successiva revoca della
stessa, formulata all’interessato tardivamente quando il gip aveva ormai fissato l’udienza
camerale per deliberare sul rito.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Pordenone cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 23 febbraio 2018

Il consi liere
Luikìi Bar

tensore

Il presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

D

Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708).

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