Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18310 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18310 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STEFANELLI ANTONIO nato il 02/08/1968 a MESAGNE

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. STEFANO
TOCCI, che ha chiesto che il ricorso venisse rimesso alle Sezioni unite; in
subordine il rigetto.

1

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 14 luglio 2017, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Stefanelli Antonio per ottenere,
invocando l’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la sospensione dell’ordine di esecuzione del
Procuratore generale presso la medesima corte di appello relativo al residuo della pena

2. Avverso la decisione lo Stefanelli interpone, tramite il proprio difensore, ricorso per
cassazione articolato in un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione agli
artt. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, ord. pen.. Richiama al riguardo
l’interpretazione delle citate norme fornita da questa Corte in precedente suo arresto (Sez. 1,
n. 37848 del 04/03/2016, Trani,) secondo cui l’attuale assetto normativo, pur senza il formale
adeguamento dell’art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., consente l’elevazione a quattro anni
della soglia per la sospensione da parte del pubblico ministero dell’ordine di esecuzione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata il 13
dicembre 2017, ha concluso chiedendo che il ricorso venisse rimesso alle Sezioni unite; in via
gradata il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve,’ pertanto, essere rigettato.

2. Secondo quanto affermato da questa Corte in precedenti arresti «in tema di esecuzione
di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
all’art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad una istanza
di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3 bis, ord. pen., il limite edittale non è
quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni»
(Sez. 1, Sentenza n. 51864 del 31/05/2016, Fanini, Rv. 270007; Sez. 1, n. 37848/16 richiamata dal ricorrente -; Sez. F., n. 39889 del 24/08/2016, dep. 2017, Saracino, queste
ultime non massimate sul punto).
Nelle indicate decisioni la Ccírte si è affidata ad un criterio di interpretazione “evolutiva”
dell’art. 656, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., estendendone l’applicazione a tutti i
casi previsti dall’art. 47 ord. pen., «pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita
modifica che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-bis nell’art. 47 ord. pen.,
introduca il richiamo specifico dell’ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della
disposizione del codice di rito».

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detentiva da espiare pari ad anni tre, mesi nove e giorni diciotto di reclusione.

3. In pronunzie più recenti rispetto a quelle suindicate (Sez. 1, n. 46562 del 21/09/2017,
Gjini, Rv. 270923; Sez. 1, n. 56369 del 13/09/2017, Biba, n.m.), questa Corte è approdata ad
una diversa soluzione interpretativa secondo cui ai fini della sospensione dell’ordine
di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art.
47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per
l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di
tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di

4. Il Collegio intende dare seguito a questo secondo e più recente indirizzo interpretativo.
4.1 Sussiste effettivamente una difformità ed un difetto di coordinamento tra la disposizione
citata dell’art. 656 e quella del comma 3 bis dell’art. 47 ord. pen. in ordine all’individuazione
del limite massimo di pena per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, previsto in
anni quattro soltanto dalla seconda norma, mentre la prima ai fini della sospensione dell’ordine
di esecuzione ha mantenuto inalterata la soglia di anni tre.
4.2. Ciò nonostante, l’interpretazione “evolutiva” elaborata dalla Corte nei richiamati arresti
non può trovare seguito ostandovi la peculiarità della previsione contenuta nell’art. 47, comma
3 bis, ord. pen..
A norma dell’articolo 656, comma 10, cod. proc. pen., il pubblico ministero, organo che cura
l’esecuzione delle pene detentive, è tenuto a sospendere l’esecuzione dell’ordine di
carcerazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza, se la residua pena da espiare,
determinata ai sensi dell’articolo 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., non supera i limiti indicati
al comma 5 (tre anni, ovvero quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, ord.
pen. o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990).
Si tratta a ben vedere di un automatismo che non lascia spazio ad alcuna discrezionalità
valutativa.
Di contro nell’ipotesi prevista all’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. è richiesta una specifica
valutazione di merito da parte del Tribunale di sorveglianza «l’affidamento in prova può,
altresì, essere concesso al condannato […] quando abbia serbato, quantomeno nell’anno
precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di
una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui
al comma 2».
In questa ipotesi si richiede al tribunale di sorveglianza di compiere, sulla base dei dati
dell’osservazione anche extra muraria, una valutazione del comportamento tenuto dal
condannato nell’anno precedente, che non può essere operata dal pubblico ministero in quanto
ciò equivarrebbe a riconoscere a quest’ultimo una, sia pure preliminare, potestà giurisdizionale
sostitutiva, del tutto estranea al suo ruolo istituzionale.

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1/\

affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro.

La discrezionalità valutativa che connatura il provvedimento ex art. 47, comma 3 bis, ord.
pen. costituisce, dunque, l’ostacolo a una, anche solo sommaria, delibazione da parte
dell’organo dell’esecuzione all’atto dell’emissione dell’ordine di carcerazione.

5.

La Corte di appello di Lecce ha, dunque, correttamente rigettato la richiesta di

sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero nei confronti dello

6. Al rigetto del ricorso per la sua infondatezza consegue la condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

7. Occorre dare atto del fatto che, nelle more tra la lettura del dispositivo ed il deposito
della presente motivazione, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia qui discussa con
sentenza n. 41 del 2018 (dep. il 2.3.2018) che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale
dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il
pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di
maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni».
La pronuncia non può tuttavia esplicare alcun effetto rispetto all’odierna decisione, stante
l’intangibilità di quest’ultima una volta pronunciato il dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 febbraio 2018.

[Mi- deciso il 23 febbraio 2018

Stefanelli, dovendo questo espiare una pena inferiore a quattro anni, ma superiore a tre.

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