Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1831 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1831 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

Data Udienza: 13/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIANCIA GERARDO N. IL 26/12/1953
avverso la sentenza n. 13/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1
/sentite le conclusioni del PG Dott. c
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Uditi difensor Avv.;CArì-0-6

e,e-< 33296/13 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno in data 4.7.13 ha 'espresso parere favorevole' alla sua estradizione, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per reato di "abuso di fiducia" (ritenuto riconducibile all'art. 640 c.p. nazionale) consumato prima del Ricordato che la procedura era iniziata ai sensi dell'art. 11 legge 69/2005 e che CIANCIA era stato ascoltato in sede di convalida dell'arresto, per poi mutare in rito di estradizione in ragione di pertinente nota del Ministero, il ricorso enuncia due motivi: - violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 703.4 e .5, nonché 704.1 c.p.p. perché, intrapresa la procedura estradizionale, il procuratore generale non avrebbe interrogato l'estradando e la richiesta di estradizione del Ministero della Giustizia francese sarebbe irrituale perché facente riferimento sempre al mandato di arresto europeo; - mancanza di motivazione sui "thema decidenda" sollevati nel corso dell'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. La trattazione camerale partecipata della causa assorbe ogni rilievo sul dedotto mancato intervento originario del procuratore generale: oltretutto, lo stesso ricorrente conferma che vi è stata la convalida dell'arresto davanti al giudice d'appello (art. 13 e 14.1 legge 69/2005), con espletamento di incombenti del tutto sovrapponibili a quelli indicati dall'art. 703.2 c.p.p. (provvedere all'identificazione e raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione). Il ricorrente non contesta poi l'esistenza dell'autonoma domanda di estradizione: conseguentemente la censura sul richiamo al mandato di arresto europeo è palesemente infondata e generica, perché lo stesso è all'evidenza al titolo azionato ed ai fatti ad esso relativi, non già alla corrispondente procedura. Il secondo motivo è di assoluta genericità: a fronte di una sentenza che dà conto dei punti della decisione che le norme convenzionali e codicistiche indicano 7.8.2002, ricorre GERARDO CIANCIA a mezzo del difensore. 33296/13 RG 2 come oggetto di valutazione, le censure di omessa motivazione risultano indeterminate e assertive. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13.12.2013

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