Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18309 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18309 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBERA GIUSEPPE nato il 10/05/1973 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 23/05/2017 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. GIOVANNI
DI LEO per l’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 23/02/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Barbera Giuseppe ha interposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori avverso il
provvedimento del Gip presso il Tribunale di Genova del 23.5.2017 che aveva rigettato la
richiesta di estinzione del reato contravvenzionale di cui all’art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152
del 2006, oggetto di decreto penale di condanna del 10.5.2010 (esecutivo 1’11.10.2010).

mancanza o illogicità manifesta della motivazione.
Lamenta nello specifico che il giudice, a fondamento della decisione impugnata, ha
erroneamente ritenuto sufficiente, quale elemento ostativo alla declaratoria di estinzione del
reato, la commissione di un delitto nei due anni successivi al decreto di condanna, anche se
non della “stessa indole”. In tesi difensiva la causa di estinzione, prevista nel citato art. 460,
comma 5, cod. pen., dovrebbe, invece, essere intesa nel senso che il successivo reato debba,
sempre e comunque, essere della stessa indole, tanto nell’ipotesi in cui esso sia un delitto
quanto nell’ipotesi (quale è quella di specie) in cui si tratti di una contravvenzione.
Eccepisce che, in ogni caso, il provvedimento impugnato avrebbe errato nel computo del
termine da calcolarsi avendo riguardo alla data, non del decreto di condanna, ma della
commissione del reato oggetto del decreto medesimo. In alternativa, si sostiene in ricorso che
per ancorare il computo dei termini a dati omogenei dovrebbero prendersi in considerazione le
date delle due condanne o, ancora, del loro passaggio in giudicato (nella specie, quella del
decreto di condanna: 10 maggio 2010 (o 11 ottobre 2010); quella della sentenza di condanna
per il fatto successivo: 12 ottobre 2012 (o 7 novembre 2012).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta depositata in atti,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. L’esegesi proposta dal ricorrente, con il primo motivo, è palesemente errata in quanto
smentita dalla lettera della norma.
Questa Corte ha avuto già modo, al riguardo, di affermare il principio, cui il Collegio intende
dare pieno seguito, per cui l’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. prevede che il reato è estinto
se l’imputato non commette nel biennio una contravvenzione della medesima indole. Tale
requisito non è invece richiesto ove il reato successivamente commesso sia, come nel caso di
specie, un delitto, in quanto il requisito della identità di indole per il reato successivamente
commesso è riferito esclusivamente alle contravvenzioni (Sez. 3, n. 16875 del 10/03/2010,
Desiante, Rv. 246981).

2

2. Il ricorrente eccepisce errata applicazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e

6. Parimenti destituita di ogni fondamento è la prospettazione ermeneutica alla base del
secondo motivo di ricorso, anche in questo caso smentita dal testo normativo, a tenore del
quale: «Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto,
ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette
un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole».
La relazione temporale è, dunque, chiaramente tra la data di irrevocabilità del decreto
penale e il momento di commissione del fatto criminoso successivo e non tra le diverse date

7. Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello
stesso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso, il 23 febbraio 2018

ipotizzate dal ricorrente.

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