Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18306 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18306 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di:
1) KALA KULWINDER PAL N. IL 04/08/1971 * C/
avverso la sentenza n. 301/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MONTEVARCHI,
del 05/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
NI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
” f ” •che ha concluso per
I

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2012

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 5.10.2009 il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi,
assolveva il cittadino indiano Kala Kulwinder Pal dal delitto di cui all’art. 13/13 D.L.vo
286/1998 perché il fatto non sussiste.
All’imputato era stato contestato che, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato in
esecuzione del decreto in data 7.10.2005 del Prefetto di Roma, era rientrato in Italia sebbene
sprovvisto dell’autorizzazione del Ministero dell’Interno; reato accertato in Montevarchi il

Il Tribunale riteneva privo dei requisiti di legge il decreto di espulsione, poiché lo stesso non
era stato sottoscritto dal Prefetto ma da un suo delegato, senza alcuna indicazione delle
ragioni che avevano impedito al Prefetto di firmare il provvedimento.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica di Firenze, chiedendone l’annullamento poiché nel decreto in data 7.10.2005 erano
indicate le ragioni della delega alla sottoscrizione del provvedimento con rinvio ad altro decreto
dello stesso Prefetto n. 10735/1832/2002 del 29.4.2004.
Per conoscere, quindi, le ragioni della delega sarebbe stato sufficiente acquisire il
provvedimento specificatamente indicato nel decreto in data 7.10.2005.
Peraltro, gli eventuali vizi del provvedimento prefettizio, che è il presupposto dell’ordine del
Questore di lasciare il territorio dello Stato, non potevano essere rilevati in sede penale, attesa
la natura civilistica del relativo procedimento impugnatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento in data 7.10.2005 della Prefettura di Roma non
potesse esplicare alcun effetto, poiché non risultava firmato dal Prefetto, organo competente
per legge a decretare l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e dal provvedimento
non risultava in quale modo e per quali ragioni il Prefetto avesse delegato altri a firmare il
provvedimento.
Il ricorrente, per affermare la legittimità del provvedimento in questione, avrebbe dovuto
dimostrare con il ricorso che il funzionario che aveva sottoscritto il decreto di espulsione era
stato regolarmente delegato dal Prefetto di Roma ad emettere quello specifico atto.
Nel ricorso, invece, si sostiene che acquisendo altro decreto della Prefettura di Roma il
Tribunale avrebbe potuto rinvenire gli estremi della delega del Prefetto relativi anche al decreto
nei confronti dell’odierno imputato.
Il ricorso non specifica per quali ragioni il funzionario che ha sottoscritto il decreto di
espulsione in questione sarebbe stato regolarmente delegato dal Prefetto di Roma.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

1

5.10.2009.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 27 novembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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