Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18305 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18305 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RACHID MOHAMED N. IL 15/08/1983
avverso la sentenza n. 908/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C; -. iù4 1
che ha concluso per p ,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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C0 14 E0

Data Udienza: 27/11/2012

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 25.10.2011 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del
Tribunale di Crotone in data 13.3.2009 con la quale il cittadino egiziano RACHID MOHAMED era
stato condannato per il delitto di cui all’art. 13/13 D.L.vo 286/1998, accertato in Crotone in
data 25.5.2006.
La Corte di merito riteneva che il decreto prefettizio, con il quale l’imputato era stato espulso
dal territorio dello Stata e gli era stato vietato di rientrare in Italia senza la prescritta

ragioni di fatto per le quali l’autorità aveva ritenuto impossibile la traduzione del
provvedimento nella lingua madre dell’imputato sia perché il provvedimento risultava
comunque tradotto in lingua francese, inglese e spagnola, e quindi l’imputato avrebbe ben
potuto conoscere il contenuto dell’atto, eventualmente avvalendosi di un ausilio esterno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento in quanto il provvedimento in questione doveva essere ritenuto illegittimo, e
quindi disapplicato, non essendo stato rispettato il disposto dell’art. 13/7 D.L.vo 286/1998
(che, tra l’altro, prescrive la traduzione degli atti in una lingua conosciuta dallo straniero,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola) né il disposto dell’art. 3/3
DPR 394/1999 sulle comunicazioni allo straniero (che, tra l’altro, prevede che il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è
possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall’interessato).
Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento in questione non riportava alcuna motivazione
e/o prova circa la indisponibilità e/o impossibilità del personale idoneo alla traduzione del
provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero.
All’imputato, inoltre, non era stato chiesto quale preferenza avesse con specifico riguardo ad
un’eventuale seconda lingua conosciuta.
Con un secondo motivo è stata denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata,
poiché con i motivi di appello era stata denunciata anche la violazione del diritto di protezione
diplomatica (art. 2/7 D.L.vo 286/1998: obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare nel caso in cui siano stati adottati nei confronti dello straniero provvedimenti in
materia di libertà o di allontanamento dal territorio nazionale), non essendo sufficiente la
generica attestazione nel provvedimento che il Questore di Crotone… ne curerà la
comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello stato di appartenenza,
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.L.vo 286/1998.
Con un terzo motivo è stata denunciata la mancanza e manifesta illogicità o contraddittorietà
della motivazione circa la conoscibilità del contenuto dell’atto da parte dell’imputato, non
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autorizzazione del Ministero degli Interni, era legittimo, sia perché non erano sindacabili le

essendo stato neppure chiesto allo stesso di indicare la preferenza in merito ad una lingua
conosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
L’art. 13/7 D.L.vo 286/1998 stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all’interessato
unitamente all’indicazione delle modalità d’impugnazione e in una traduzione in una lingua da

Il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo poiché non riportava alcuna
motivazione circa l’indisponibilità di personale idoneo ad effettuare la traduzione nella lingua
dell’imputato né risultava dal provvedimento che fosse stato chiesto all’imputato quale
preferenza avesse con riguardo ad un’eventuale seconda lingua conosciuta.
Dall’esame del provvedimento di espulsione risulta che il Questore ha delegato il dirigente
dell’Ufficio Immigrazione alla notifica, con traduzione secondo quanto stabilito dal citato art.
13/7. Dal suddetto provvedimento, quindi, non potevano risultare le ragioni per le quali
l’Ufficio Immigrazione non ha reperito un interprete che traducesse il provvedimento di
espulsione nella lingua madre dell’imputato, tuttavia risulta dalla notifica del provvedimento
che lo stesso è stato tradotto in lingua inglese, francese e spagnolo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati concernenti l’espulsione
amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto
nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l’autorità specifichi le ragioni tecnico
organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una
delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata
non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell’obbligo di
provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le
scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella
lingua dello straniero. Quanto poi all’effettiva conoscibilità del contenuto dell’ordine di
allontanamento da parte dello straniero l’accertamento deve investire non la personale
capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche
attraverso l’ausilio di terzi, del contenuto dell’atto, tenendo presente sia la capacità di
esprimersi sia la preferenza indicata dall’interessato (V. Sez. 1 sentenza n. 2186 del
26.10.2006, Rv. 2357409).
Nel caso in esame risulta evidente che l’Ufficio Stranieri non è stato in grado di tradurre nella
lingua madre dello straniero il provvedimento del Questore e che ha quindi provveduto a
tradurre lo stesso non in una delle lingue indicate dalla legge, ma in tutte le lingue (inglese,
francese e spagnolo) previste dalla stessa legge, rendendo così inutile la richiesta da rivolgere
all’imputato in quale delle suddette lingue avesse preferito la traduzione del provvedimento.
Insussistente è la violazione del diritto di protezione diplomatica, poiché dal provvedimento del
Questore risulta che è stato dato ordine di informare la rappresentanza diplomatica o consolare
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lui conosciuta ovvero, ove, non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

dello stato di appartenenza dell’imputato del provvedimento di espulsione dal territorio dello
Stato italiano emesso nei suoi confronti. Peraltro, nessun elemento ha indicato il ricorrente a
sostegno della ipotesi della mancata ricezione da parte della rappresentanza diplomatica o
consolare della suddetta comunicazione.
La traduzione del provvedimento nelle tre lingue più conosciute ha garantito l’effettiva
possibilità di conoscenza da parte dell’imputato, anche attraverso l’ausilio di terzi, del
contenuto del provvedimento del Questore.

al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 27 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Pertanto, i motivi di ricorso devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente

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