Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18305 del 15/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18305 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GUALTIERI Francesco, nato a Catanzaro il 19/10/1980,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 1516/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore
generale, dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per l’indagato, l’avv. Salvatore Staiano, il quale ha insistito nel ricorso,
chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18/05/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro non convalidò il fermo di indiziato di delitto disposto, con
decreto del 12/05/2017, dalla Procura della Repubblica presso il medesimo
tribunale nei confronti, tra gli altri, di Francesco GUALTIERI. Nondimeno, con lo
stesso provvedimento, costui fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in
carcere in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
codice penale, per avere organizzato e partecipato – unitamente, tra gli altri, a
Leonardo CATARISANO (Nando), Salvatore ABBRUZZO (Tubetto) e Andrea
GUARNIERI – all’associazione di stampo mafioso di tipo

‘ndranghetistico

denominata “Cosca CATARISANO”, operante nel territorio di Roccelletta di Borgia
(ove avrebbe tuttora epicentro) e nei territori limitrofi, sotto l’influenza,

J2-J-

Data Udienza: 15/01/2018

nell’alternarsi dei vari equilibri criminali, delle locali di ‘ndrangheta di Cutro e
Isola Capo Rizzuto; associazione la quale, secondo l’imputazione cautelare, si
avvarrebbe della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, per commettere una
serie indeterminata di delitti, in particolare contro il patrimonio, in materia di
armi, stupefacenti, estorsioni, nonché per acquisire, in modo diretto o indiretto,
la gestione o comunque il controllo di attività economiche, infiltrandosi nei
diversi ambiti commerciali e imprenditoriali, compresi i settori dei villaggi turistici

private, nonché delle forniture per servizi vari sul territorio.
Invero, secondo il giudice della cautela, erano stati acquisiti gravi indizi di
colpevolezza in relazione al fatto che Francesco GUALTIERI avesse assunto un
ruolo di vertice all’interno della cosca, quale fidato collaboratore dei capi del
sodalizio, individuati nei menzionati CATARISANO e ABBRUZZO, che egli avrebbe
coadiuvato nell’organizzazione e nella direzione dell’associazione, in particolare
assumendo, insieme a costoro, le decisioni più rilevanti della vita
dell’organizzazione, pianificando le vicende estorsive anche in relazione alle
stesse modalità esecutive; rappresentando la cosca nei rapporti con le altre
organizzazioni mafiose nei momenti di criticità e tensione negli equilibri tra le
consorterie criminali; dirigendo le azioni da compiere nel territorio di riferimento
e impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro subordinati,
concorrendo a conservare ed esaltare l’operatività del sodalizio, ad accrescere la
forza economica del medesimo, onde rafforzarne la capacità di azione.
2. Con ordinanza emessa in data 15-16/06/2017, il Tribunale del riesame di
• Catanzaro rigettò il gravame proposto nell’interesse di GUALTIERI, ritenendo
riscontrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza della fattispecie
associativa ed al ruolo rivestito dall’indagato, avuto riguardo, in particolare alle
convergenti, quantomeno su molti punti qualificanti, dichiarazioni di alcuni
collaboratori di giustizia (e segnatamente di Raffaele MOSCATO, Gennaro
PULICE, Francesco FIORENTINO e Santo MIRARCHI) oltre che ai riscontri offerti
da un cospicuo materiale intercettativo; e ravvisando, in virtù della presunzione
stabilita dall’art. 275 cod. proc. pen., le esigenze cautelari connesse al pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso GUALTIERI a mezzo dei difensori fiduciari, avv.ti Antonio LOMONACO e
Salvatore STAIANO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen..
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della

2

e delle attività recettive, delle forniture per la realizzazione di opere pubbliche o

legge processuale penale in relazione agli artt. 125, 192 e 274 cod. proc. pen.,
nonché la apparenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza della ipotizzata
cosca ‘ndranghetistica denominata “CATARISANO” e circa l’appartenenza ad essa
di Francesco GUALTIERI. Dopo avere censurato la preliminare ricostruzione delle
vicende criminali della c.d. “Cosca ARENA” (le quali, riepilogate anche alla
stregua delle dichiarazioni del collaboratore Santo MIRARCHI, sarebbero state
apoditticamente intrecciate, senza adeguata spiegazione, con quelle della “Cosca

cosca di Roccelletta di Borgia, riferibili a un contesto spazio-temporale estraneo
alla contestazione cautelare, sottolineando, in particolare: a) le aporie della
ricostruzione (in particolare per quanto concerne il favoreggiamento di
Massimiliano FALCONE asseritamente svolto da ABBRUZZO e GUALTIERI,
nonostante che questi ultimi avessero fatto parte, secondo l’ipotesi di accusa,
della fazione di CATARISANO, in lotta con quella dei COSSARI, nella quale
FALCONE avrebbe rivestito un ruolo di primo piano; ricostruzione fondata sul
racconto dei collaboratori, ma rimasta priva di qualunque concreto riscontro
indiziario); b) l’illegittima utilizzazione del materiale indiziario e probatorio tratto
da altri procedimenti a carico della cosca COSSARI e dei coindagati COSCO e
VALEO, relativi alla esistenza di una

‘ndrina

nel territorio di Roccelletta

(utilizzazione che sarebbe illegittima in quanto, in tali procedimenti, l’odierno
ricorrente non avrebbe assunto alcun ruolo formale); c) l’illegittima utilizzazione
dei contenuti dichiarativi dei chiamanti in reità (Raffaele MOSCATO, Gennaro
PULICE, Francesco FIORENTINO e Santo MIRARCHI), non sottoposta alla
valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca ed estrinseca
richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in specie in relazione alla dedotta
possibilità, per ciascuno dei dichiaranti, di accedere alle carte processuali di altri
procedimenti e, dunque, al relativo patrimonio conoscitivo. Con specifico
riferimento ai contributi dei singoli dichiaranti, il ricorrente ha, poi, osservato: 1)
quanto a MOSCATO, che il Tribunale del riesame non ne avrebbe valutato il
percorso collaborativo, la personalità, la situazione socio-economica,
l’attendibilità intrinseca ed estrinseca, in particolare con riferimento alle
confidenze ricevute da COSCO e VALEO sulla composizione del gruppo di
CATARISANO e sulla guerra di mafia tra quest’ultimo e quello dei COSSARI,
senza considerare che molti dei particolari raccontati sarebbero stati accessibili
attraverso la stampa e che, in ogni caso, non sarebbe stata valutata la sincerità
della collaborazione in rapporto all’interesse a lucrare un trattamento di favore;
2) quanto a PULICE, che anche in questo caso il tribunale avrebbe omesso
qualunque vaglio specifico circa il contenuto delle sue dichiarazioni, in specie sul
versante dei riscontri estrinseci all’episodio dell’incarico, datogli da Domenico

3

CATARISANO”), il ricorrente denuncia la confusa rievocazione delle vicende della

COSSARI, di uccidere Salvatore ABBRUZZO in occasione di un matrimonio,
atteso che nel periodo 2010-2011 vi era stato un solo ricevimento al quale,
peraltro, ABBRUZZO aveva partecipato, diversamente da quanto raccontato da
PULICE; 3) quanto a Francesco FIORENTINO, oltre a non avere valutato la
personalità del dichiarante, tossicodipendente e inaffidabile, il tribunale non
avrebbe considerato l’evidente illogicità delle sue affermazioni, avendo egli fatto i
nomi di alcuni degli affiliati alla cosca pur avendo contraddittoriamente
sottolineato di non farne parte, fermo restando che, anche in questo caso,

vertice della famiglia di Cutro, sarebbe stato conoscibile da atti ormai già
pubblici; 4) quanto, infine, a Santo MIRARCHI (unico tra i collaboratori a fare
riferimento al ruolo di GUARNIERI, indicato come braccio destro di ABBRUZZO),
la mancanza di una verifica sulla attendibilità, la inverosimiglianza di alcune
propalazioni (quali quella relativa alla protezione della latitanza di FALCONE di
cui si è detto), l’assenza di riscontri circa le presunte attività estorsive che
sarebbero state agite dal sodalizio, l’inverosimiglianza di un incontro tra Nicola
GRANDE ARACRI e ABBRUZZO in vista di una riunione svoltasi, nel marzo 2016,
con Paolo LENTINI, reggente della “Cosca Arena”, atteso che tra le due cosche
sarebbe stata accertata giudizialmente una storica inimicizia, l’inconcludenza
degli elementi indicati dal tribunale per dimostrare la raggiunta pax mafiosa tra i
due gruppi di Roccelletta e Vallefiorita, stretta sotto l’egida del menzionato
LENTINI. Fermo restando, a ulteriore riprova dell’inattendibilità delle loro
dichiarazioni, che tutti i chiamanti in reità sarebbero appartenenti ad altri
contesti delinquenziali ed avrebbero singolarmente riferito in relazione al gruppo
criminale indicato in contestazione.
Sotto altro profilo, non concludenti, dato il loro carattere equivoco, sarebbero
le intercettazioni ambientali, come quelle relative alle conversazioni tra CELI e
SCHIACCHITANO e tra CATALANO e FIORENTINO. Né sarebbero significative le
intercettazioni del 2012 relative a Nicola GRANDE ARAI, che non sarebbero
dimostrative dell’esistenza del sodalizio criminoso in contestazione. E quanto alle
conversazioni tra GUALTIERI e GUARNIERI, ritenute riconducibili ad un affiato di
pedagogia mafiosa, si tratterebbe, invero, di innocenti chiacchiere su come
affrontare le difficoltà della vita; così come nella successiva intercettazione,
relativa a una conversazione occorsa poco più tardi, i due avrebbero discusso
delle tecniche del gioco elettronico del

Pokemon e non della spartizione di

competenze mafiose.
Equivoco sarebbe, infine, il dato della accertata frequentazione tra i soggetti
ritenuti affiliati alla cosca, tenuto anche conto del ristretto contesto paesano che
connotava i rapporti tra essi e, comunque, l’impossibilità di inferire da tale dato
l’elemento qualificante sul piano della fattispecie contestata e della
4

l’episodio da lui raccontato relativo all’incontro con Nicolino GRANDE ARACRI, al

partecipazione al sodalizio, la quale richiederebbe una stabile compenetrazione
del soggetto indiziato nel tessuto organizzativo dell’associazione.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e processuale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod.
pen., nonché la apparenza della motivazione in relazione all’esistenza degli
elementi sintomatici sia della associazione mafiosa, sia della partecipazione alla
stessa dell’indagato, finanche con un ruolo di vertice; profili in relazione ai quali

giurisprudenziale che concernono la configurabilità del sodalizio mafioso e il ruolo
partecipativo del singolo associato, essendo stato apoditticamente affermato, ma
senza alcun riscontro, che l’organizzazione esercitasse una forma di
intimidazione sul territorio, imponendovi una dilagante omertà e
condizionandone il tessuto economico, che il sodalizio fosse dedito a una serie
assai variegata di comportamenti illeciti, laddove, ad esempio, le intercettazioni
ambientali con Nicola GRANDE ARACRI sarebbero relative ad un unico, isolato,
episodio, riferibile a comportamenti individuali e non indicativi dell’esistenza di
un gruppo criminale organizzato.
Quanto, poi, al ruolo rivestito da GUALTIERI all’interno del sodalizio, non
sarebbe stato chiarito quale contributo egli abbia prestato a favore
dell’associazione, né le relative coordinate spazio-temporali. In questo modo,
parrebbe che i giudici calabresi si siano omologati al minoritario indirizzo
interpretativo, accolto in alcune sentenze, in particolare, della II e V Sezione di
questa Corte, secondo cui non sarebbe necessario, ai fini della configurazione
della fattispecie associativa, la esteriorizzazione del metodo mafioso, essendo
sufficiente la mera potenzialità del vincolo associativo, nonché, quanto al ruolo
del singolo partecipe, il semplice mettersi a disposizione, a tempo indeterminato,
rispetto agli interessi dell’associazione, senza che assuma rilevanza l’apporto,
dinamico e funzionale, alla vita della consorteria. Per questa via, sarebbe,
dunque, necessario che il Collegio rimettesse alle Sezioni unite di questa Corte la
questione dei requisiti qualificanti della fattispecie associativa e della condotta
partecipativa, stante il rilevante contrasto su tali profili registratosi in seno alla
giurisprudenza di legittimità.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione della
legge processuale penale in relazione agli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. nonché
della apoditticità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze
cautelari. Benché lo stesso Tribunale del riesame abbia affermato il carattere
relativo della presunzione, correlata alla contestazione di una fattispecie di
associazione mafiosa, l’ordinanza impugnata non avrebbe motivato in relazione

5

vi sarebbe stata una totale pretermissione degli indici di elaborazione

agli elementi che la confermerebbero; motivazione viepiù necessaria dinnanzi
alla omessa indicazione di operatività specifica del sodalizio ovvero di
esternazione n’dranghetistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2.

Giova preliminarmente ribadire, quale generale cornice di principio in

materia di motivazione dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali e

l’ordinanza del tribunale del riesame la quale confermi, in tutto o in parte, il
provvedimento impugnato, recependone in maniera sostanzialmente integrale le
argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma
restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino
sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (ex plurimis Sez. 3, n. 8669 del
15/12/2015, dep. 3/03/2016, Belringieri, Rv. 266765; Sez. 6, n. 48649 del
6/11/2014, dep. 24/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 2, n. 774 del
28/11/2007, dep. 9/01/2008, Beato, Rv. 238903).
3.

Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi del primo motivo di

doglianza, osserva il Collegio che, diversamente dall’ordinanza del tribunale del
riesame, la quale ha riportato unicamente il contenuto delle dichiarazioni dei
collaboratori e delle risultanze dell’attività di intercettazione, il provvedimento
genetico si è puntualmente confrontato con la necessità, imposta dalla
giurisprudenza di questa Corte, di sottoporre ad un attento vaglio, alla stregua di
cadenze logico-valutative ormai consolidate, le dichiarazioni compiute dai
chiamanti in reità.
Invero, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede
cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel
medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso
o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1,
cod. proc. pen. – in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 192, commi 3 e 4, operato
dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 della legge n.
63 del 2001 – quando le stesse siano state innanzitutto sottoposte ad un positivo
scrutinio circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva
delle sue dichiarazioni (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013,
Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo cui “tale percorso valutativo non deve
muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità
soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono
essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale”); e quando esse
risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire
6

di controllo di legittimità sugli stessi, che non è affetta da vizio di motivazione

capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del
fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità
dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in
termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a
quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in
ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep.
31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598 e, nella giurisprudenza
successiva, tra le tante, Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 9/03/2017, P.M.

4/12/2014, Scalia, Rv. 264213).
3.1. Sotto questo profilo, rileva il Collegio che il primo giudice ha in primo
luogo passato in rassegna, in maniera analitica ed approfondita, il contributo di
ciascuno dei dichiaranti, onde vagliare la credibilità soggettiva di ciascuno di essi
e l’intrinseca attendibilità del relativo racconto.
3.1.1. Quanto a Raffaele MOSCATO l’ordinanza genetica ha sottolineato:
a) con riferimento al profilo della credibilità soggettiva, che il collaboratore
aveva rivestito, fino al momento dell’arresto, un ruolo di primo piano
nell’associazione dei Piscopisani, ruolo che gli aveva consentito di essere messo
a conoscenza di numerosi episodi anche delittuosi, dei quali egli, peraltro, si era
anche autoaccusato; che, inoltre, i suoi rapporti con i chiamati in reità erano
stati improntati, fino all’arresto, al rispetto reciproco e a un rapporto di
solidarietà criminale tra appartenenti a cosche diverse, sicché egli non avrebbe
avuto alcun motivo per calunniare ABBRUZZO e GUALTIERI; che anche la genesi
della collaborazione, si connotava per l’assoluta spontaneità di una scelta
ricollegata alla volontà di un cambio di vita e alla necessità impellente di
salvaguardare i congiunti da possibili azioni di ritorsione da parte di gruppi rivali;
b) con riguardo alla attendibilità intrinseca, le sue dichiarazioni sono state
ritenute coerenti e spontanee, conformemente alla ricordata genesi, oltre che di
solida consistenza e precisione, anche nella indicazione delle fonti de relato da
cui egli avrebbe appreso alcuni episodi.
3.1.2. Quanto a Gennaro PULICE, il giudice della cautela ha osservato:
a) con riferimento al profilo attinente alla credibilità soggettiva, che il
collaboratore, al di là dell’analiticità e della precisione delle dichiarazioni (v.
infra), è stato un esponente di primo piano della “cosca IANNAZZO” di Lamezia
Terme, il quale ha vissuto, per un lungo periodo, nel capoluogo catanzarese,
venendo a conoscenza delle locali dinamiche criminali; che, con riferimento alla
genuinità della sua collaborazione, egli si è accusato di un omicidio rispetto al
quale non era sospettato di essere stato l’esecutore; che le notizie fornite erano
riconducibili a una assidua frequentazione dei componenti della cosca, sia pure
della fazione rivale dei COSSARI, e a una piena compenetrazione nelle dinamiche
7

in proc. Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, dep.

criminali di Borgia, avendo compiuto materialmente l’omicidio di Rosario
PASSAFARO commissionato da Salvatore COSSARI, dal quale aveva ricevuto
confidenze sulla situazione criminale nel comprensorio; elementi questi che,
secondo la niente affatto illogica conclusione del giudice della cautela, sono stati
ritenuti indicativi dell’assoluta credibilità soggettiva del dichiarante, anche per
l’assenza di particolari motivi di astio nei confronti dei chiamati in reità o di
accertati intenti calunniatori;
b) con riguardo alla attendibilità intrinseca, è stato osservato come le

fossero “prive di discordanze logiche”, giustificando, pienamente, un giudizio
positivo di attendibilità intrinseca.
3.1.3. Quanto a Santo MIRARCHI, il giudice della cautela ha, ancora,
osservato:
a) con riferimento alla credibilità soggettiva, che il collaboratore ha fornito
notizie recenti e di cui aveva conoscenza diretta per avere partecipato a incontri
e attività delittuose e per avere condiviso, con Paolo LENTINI (detto “pistola”),
alcuni periodi di detenzione presso la Casa circondariale di Catanzaro; che la sua
collaborazione deve considerarsi pienamente spontanea, per avere egli deciso
autonomamente di collaborare con l’autorità giudiziaria;
b) con riguardo alla attendibilità intrinseca, le dichiarazioni si sono rivelate
precise (avendo lo stesso collaboratore messo a disposizione, in relazione alla
cosca di appartenenza e alla relativa articolazione territoriale dallo stesso
coordinata, le proprie conoscenze quanto ad appartenenti, gerarchie, attività
illecite d’elezione, alleanze, tensioni, luoghi deputati alle riunioni organizzative,
vittime di reati ad essa riconducibili ecc.), coerenti (non rinvenendosi
significative contraddizioni al suo narrato, salvo piccole ed inevitabili imprecisioni
dovute al numero elevatissimo di vicende criminali cui ha fatto riferimento),
costanti (non essendoci stati ripensamenti di sorta in relazione a quanto in
precedenza riferito, ed anzi ad ogni successivo interrogatorio l’apporto
collaborativo arricchendosi di novità, dettagli, precisazioni, secondo una
progressione dichiarativa consueta nella fase iniziale delle nuove collaborazioni,
che come hanno sottolineato i pubblici ministeri si connotano per il “graduale
accrescimento della consapevolezza collaborativa e parallelamente [per la]
maggiore sicurezza per sé e per i soggetti a lui più vicini con la manifestazione
della piena volontà di rendere dichiarazioni, anche autoaccusatorie, sempre più
esaustive”), senza che da esse emergessero motivi di astio che potessero far
ipotizzare intenti calunniatori.
3.2. Le dichiarazioni dei menzionati collaboratori sono state attentamente
vagliate anche con riferimento al profilo dei riscontri estrinseci.

8

P

dichiarazioni rese da PULICE spiccassero per “precisione e analiticità” e come

3.2.1. Quanto a MOSCATO, si è osservato come, al di là del riscontro
reciproco con le dichiarazioni degli altri collaboratori (v. in fra), il suo racconto in
merito alle confidenze ricevute da COSCO e VALEO sul gruppo di Borgia trovasse
conferma: nell’accertamento del fatto che, in alcuni periodi, MOSCATO era stato
detenuto nello stesso istituto di COSCO e VALEO; nel fatto che, essendo stati gli
ultimi due condannati per il tentato omicidio di COSSARI, sorto nell’ambito della
guerra per il predominio nel territorio di Borgia e come risposta al pericolo di un
agguato ai danni di ABBRUZZO e GUALTIERI, fosse verosimile che essi fossero a

non avrebbero avuto ragione di riferire il falso a MOSCATO, sicché doveva
ritenersi improbabile che le loro dichiarazioni fossero calunniose; nel fatto che le
dichiarazioni rese da COSCO e VALE° nel corso dell’udienza di convalida,
secondo cui MOSCATO sarebbe stato visto leggere le sentenze relative alla
condanna dei due per il tentato omicidio di Salvatore COSSARI, mentre si
trovava, in tempi diversi, in cella con loro, fossero chiaramente inattendibili,
considerato che le dichiarazioni del collaboratore riguardavano anche altri profili
rispetto a quelli decisi nelle menzionate sentenze di condanna (dal
mantenimento ricevuto da VALEO durante la detenzione, all’organigramma della
cosca, al conferimento di doti di

‘ndrangheta etc.), fermo restando che gli

incontri di MOSCATO con i due erano avvenuti ben prima della decisione di
quest’ultimo di collaborare.
3.2.2. Quanto a Santo MIRARCHI, l’ordinanza ha riassuntivamente richiamato
i seguenti riscontri estrinseci: 1) gli elementi indiziari relativi al suo ruolo
criminale, tra cui, in particolare, le intercettazioni a bordo dell’autovettura di
Ignazio CATALANO con Alex FRONGIA, quelle tra lo stesso MIRARCHI e Armando
ABRUZZESE, quelle relative ai colloqui carcerari di Antonio GIGLIO, nell’ambito
dei quali egli aveva inveito proprio contro MIRARCHI per esser venuto meno
all’obbligo di soccorso economico tra sodali, su di lui incombente in virtù del suo
ruolo apicale; 2) le intercettazioni a bordo dell’autovettura di Paolo LENTINI e, in
particolare, la conversazione del 15/03/2016 tra costui e il figlio Vincenzo,
riscontranti i luoghi (in particolare il cantiere di LEONETTI sito in Germaneto) ove
i catanzaresi ospitavano gli isolitani venuti a discutere delle questioni criminali di
loro interesse.
3.2.3. Quanto a Francesco FIORENTINO, l’ordinanza genetica ha posto in luce
come le dichiarazioni rese in merito alle richieste avanzate a GRANDE ARACRI in
relazione a profili afferenti al mantenimento dei detenuti nella cosca di Sia,
riferite da FIORENTINO come frutto di conoscenza diretta, siano state riscontrate
dall’intercettazione attivata presso la sua cantinetta in merito proprio alla visita
compiuta da quest’ultimo.

9

conoscenza delle dinamiche della cosca di Borgia; nella considerazione che essi

3.2.4. Oltre ai profili indicati, è stato ritenuto che le dichiarazioni dei vari
collaboratori si riscontrassero reciprocamente, avendo il giudice della cautela
posto in evidenza come la chiamata

de relato di MOSCATO riscontrasse, in

maniera individualizzante, quella diretta di MIRARCHI in relazione al ruolo
apicale rivestito da ABBRUZZO e GUALTIERI per la cosca di Borgia a fianco di
CATARISANO, quali titolari di doti di ‘ndrangheta ed “azionisti” di quel gruppo
criminale.
La chiamata di PULICE, a sua volta, è stata ritenuta pienamente riscontrante

stesse sovrapponibili circa il ruolo di primo piano svolto, all’interno della cosca di
Borgia, da ABBRUZZO e GUALTIERI. Secondo il suo racconto, infatti, Salvatore
COSSARI, ucciso nel 2008, gli aveva riferito di temerli in quanto erano uomini di
Rosario PASSAFARO, cioè di colui che COSSARI aveva fatto uccidere proprio da
PULICE. E anche Giovanni TRAPASSO gli aveva raccontato che i due indagati
fossero a disposizione delle cosche crotonesi; mentre della loro ascesa criminale
gli avevano riferito anche i cutresi.
3.2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi
pienamente superata, proprio alla stregua del richiamato principio di
integrazione tra i due provvedimenti di merito, la censura difensiva secondo cui
non sarebbero stati approfonditamente valutati sia la credibilità soggettiva del
singolo collaboratore, sia i profili di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei
relativi contenuti dichiarativi. Ne consegue, dunque, l’affermazione di
infondatezza della relativa doglianza.
3.3. Neppure possono ritenersi condivisibili le censure mosse dalla difesa di
GUALTIERI in relazione ai profili di asserita illogicità nella complessiva lettura del
materiale investigativo.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla condotta di favoreggiamento di
Massimiliano FALCONE prestata da parte di ABBRUZZO e GUALTIERI, nonostante
che questi ultimi avessero fatto parte, secondo l’ipotesi di accusa, della fazione di
CATARISANO, in lotta con quella dei COSSARI, nella quale FALCONE avrebbe
rivestito un ruolo di primo piano. Sul punto, infatti, le ordinanze hanno posto in
luce l’iniziale vicinanza all’associazione mafiosa riconducibile a
COSSARI/FALCONE/PASSAFARO di Salvatore ABBRUZZO e Francesco
GUALTIERI, condannati con sentenza irrevocabile per il favoreggiamento della
latitanza di Massimiliano FALCONE fino al 2006; nonché, dopo l’omicidio dello
stesso FALCONE e di Davide IANNOCCARI, l’avvio di un percorso che li avrebbe
portati ai vertici della cosca capeggiata da Leonardo CATARISANO, che uscita
vittoriosa dalla faida con il gruppo capeggiato da Giuseppe COSSARI, aveva
assunto definitivamente il controllo dell’area di Roccelletta di Borgia, ricevendo il

10

quelle di MIRARCHI e MOSCATO, avendo il collaboratore riferito in termini alle

pieno riconoscimento della sua egemonia criminale anche da parte dei gruppi
criminali riconducibili a Nicolino GRANDE ARACRI e Giovanni TRAPASSO.
Non significativa è, ancora, la censura mossa in relazione alla inattendibilità
delle dichiarazioni di Gennaro PULICE in relazione all’episodio dell’incarico,
datogli da Domenico COSSARI, di uccidere Salvatore ABBRUZZO in occasione di
un matrimonio; inattendibilità che deriverebbe dal fatto che, nel periodo 20102011, vi era stato un solo ricevimento al quale lo stesso ABBRUZZO aveva
partecipato, diversamente da quanto raccontato da PULICE. Anche a prescindere

quanto riportato a pag. 60 dell’ordinanza genetica, PULICE non ha affermato che
ABBRUZZO non partecipò al matrimonio, quanto piuttosto di avere riferito a
COSSARI di non aver potuto compiere l’omicidio a causa dell’assenza della
vittima designata.
Né può accogliersi la censura relativa all’inverosimiglianza di un incontro tra
Nicola GRANDE ARACRI e ABBRUZZO in vista della riunione svoltasi, nel marzo
2016, con Paolo LENTINI, reggente della “Cosca Arena”, sul presupposto che tra
le due cosche sarebbe stata accertata giudizialmente una storica inimicizia.
Infatti, ancora una volta, l’ordinanza genetica ha ricordato che, a partire dal
2006, i due rami della famiglia ARENA di Isola Capo Rizzuto (i “Chitarra” e i
“Cicala”), si erano riappacificati con l’altra cosca isolitana dei “Nicoscia”, dopo
che, all’inizio dell’anno 2000, quest’ultima aveva preteso una propria autonomia
ed un proprio territorio di riferimento, così facendo deflagrare una cruenta
guerra di mafia.
Del tutto aspecifiche, infine, devono ritenersi le ulteriori doglianze svolte con
il primo motivo, in relazione all’asserita equivocità delle intercettazioni ambientali
tra CELI e SCHIACCHITANO e tra CATALANO e FIORENTINO, così come quelle
relative a GRANDE ARA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA