Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18303 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18303 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARNO PASQUALE nato il 06/02/1966 a NAPOLI

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE
Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore avv. Antonella Leopizzi del Foro di Lecce il quale si riporta ai
motivi chiedendone l’accoglimento.

1

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con pronunzia del 23 febbraio 2017 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del Gup della stessa città, dichiarava Sarno Pasquale colpevole del
delitto di omicidio pluriaggravato in danno di Riera Raffaele (in esso assorbito, ai sensi dell’art.
82, comma 2, cod. pen., il reato di tentato omicidio pluriaggravato di Cammarota Lucio) e,
applicate le circostanze attenuanti generiche (escluse in primo grado) in misura equivalente
alle contestate aggravanti, la diminuente prevista dall’art. 8 I. 203/91 e la riduzione per il rito,

lo condannava alla pena di anni otto di reclusione.

2. Avverso la decisione ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con un
unico motivo la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e cod.
proc. pen. in relazione al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
Lamenta il ricorrente che la corte di assise di appello non avrebbe considerato il
comportamento processuale dell’imputato parametro della resipiscenza morale del predetto e
più in generale la spontaneità della collaborazione, la confessione di addebiti esorbitanti dal
perimetro dell’accusa, in relazione ai quali, sino a quel momento, non vi erano elementi di
prova a carico per cui il predetto non sarebbe stato mai condannato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “in tema di concorso di circostanze,
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono
censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un
ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione
dell’equivalenza allorché il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69
cod. pen., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto
irrogata”(Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci, RV. 246134; conformi, tra le tante, Sez. 5, n.
5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, RV. 258874).
Nel caso di specie, il ricorrente, confrontandosi solo all’apparenza con la motivazione
impugnata (della quale non deduce alcuno specifico profilo di contraddittorietà ed illogicità),
tende a sostituire le proprie valutazioni di merito sul punto a quelle motivatamente espresse
dalla corte territoriale; in contrasto, dunque, con i limiti e le finalità del giudizio di cassazione,
al quale è affidato l’esclusivo controllo della legittimità formale e sostanziale della decisione, in i
relazione alle norme di legge applicate.
I
2

Peraltro, il ricorrente fonda essenzialmente le proprie doglianze sul dato della collaborazione
che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato dai giudici, senza considerare che detto
profilo è stato valutato sia per il riconoscimento della attenuante speciale di cui all’art. 8 cit. sia
per le circostanze attenuanti generiche, ma in questo caso convincentemente bilanciato dalla
corte territoriale in termini di equivalenza con gli elementi di sfavore.
A fronte di un ricorso puramente confutativo e, come tale, da ritenere aspecifico, nella
sentenza impugnata il giudice dell’appello, con argomentazione scevra da contraddizioni e

ha ritenuto che «la gravità, la spietatezza dei fatti, la turpe causale, nonché l’apporto
determinante all’epoca fornito dall’imputato escludono un giudizio di prevalenza [sulle
contestate e sussistenti aggravanti]».

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso, il 23 febbraio 2018

frizioni logiche, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche (escluse in primo grado),

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