Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18302 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18302 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUANA FABIO nato il 26/04/1970 a NAPOLI

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE
Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per l’inammissibilita’

1

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con pronunzia del 17 gennaio 2017 la Corte di assise di appello di Napoli confermava la
pena di anni dieci di reclusione inflitta a Caruana Fabio dalla Corte di assise della stessa città
con sentenza del 15 ottobre 2014.

2.

Avverso la decisione ricorre per cassazione il difensore dell’imputato affidando

2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche, invocate nella loro massima estensione
Deduce, al riguardo, che «nel caso di specie la condotta complessiva del Caruana andava
considerata e valutata e sul punto era necessario ampiamente motivare soprattutto tenendo
conto del significativo contributo dichiarativo versato in atti, avendo dato prova piena del suo
ravvedimento e di voler rompere con il suo passato criminale attraverso l’avvio dell’esperienza
colla borativa».

2.2. Con il secondo motivo, lamenta l’apparenza della motivazione con cui il giudice
dell’appello ha ritenuto inconsistenti le censure degli appellanti in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 8 I. n. 203 del 1991 nella massima estensione e in misura prevalente
sulla contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si articola in doglianze assolutamente generiche e del
tutto indifferenti alla motivazione impugnata che, contrariamente a quanto eccepito, si
sofferma su entrambi i profili dedotti, respingendoli.

2. In merito al primo motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che «le attenuanti
generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione”
del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non
comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano
tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare,
considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 1, n. 36729 del 14/07/2015,
Pezzoni, n.m.; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 1, n. 39214 del 27/06/2017, Anghel,
n.m.; Sez. 1, n. 37550 del 06/07/2016, Cacace, n.m.; Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou,
n. m).
In altri arresti si è anche evidenziato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche,
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o

2

l’impugnazione ai seguenti motivi.

sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 2, n. 26525 del 21/04/2017, Di Agostino, n.m.; Sez. 4, n. 19027 del
12/10/2016, dep. 2017, P., n.m.; Sez. 2, n. 267204 del 20/05/2016, Matera, n.m.).

2.1. Tanto premesso, a fronte di un ricorso puramente confutativo e, come tale, da ritenere
aspecifico, nella sentenza impugnata il giudice dell’appello, con argomentazione giuridicamente
corretta e scevra da contraddizioni e frizioni logiche, ha indicato puntualmente le ragioni per

In particolare, nella pronunzia impugnata si legge che il positivo contributo alle indagini
offerto dal Caruana non è di per sé sufficiente per dimostrare un significativo mutamento
favorevole di un quadro della personalità in grado di consentire una riduzione di pena ulteriore
rispetto a quella concessa, sulla base del medesimo presupposto, per effetto della circostante
attenuante speciale prevista dall’art. 8 I. n. 203 del 1991.
A fronte dell’unico dato positivo costituito dalla collaborazione, militano, invero, gravi e
dirimenti profili negativi, ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche,
costituiti:
– dalla elevata capacità delinquenziale dell’imputato emergente dal «lungo curriculum
criminale»;

dalle gravissime modalità operative ed esecutive dell’agguato omicidiario, inserito

nell’allarmante cornice camorristica di riferimento.
Si tratta di motivazione, tutt’altro che apparente o manifestamente illogica, che si conforma,
peraltro, all’insegnamento di questa Corte, secondo cui gli elementi posti a fondamento della
concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art.8, d.l. 13 maggio
1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della
“dissociazione attuosa”), non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche (per tutte: Sez. 6, n. 43890 del 21.6.2017, Aruta,
Rv. 271099).

3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato tra
l’art. 8 e l’aggravante della recidiva, ma, ancora una volta, omette del tutto di confrontarsi con
la motivazione censurata.
Il giudice dell’appello ha, invero, rilevato che la pena inflitta all’imputato, in prime cure, è
stata calcolata in modo palesemente errato, producendo un risultato finale al di sotto dei
minimi edittali.
In particolare, si è proceduto alla comparazione dell’attenuante di cui all’art. 8 I. 203/91 con
le contestate aggravanti, ritenendo le prime prevalenti rispetto alle seconde.

3

cui nei confronti dell’imputato sono state escluse le circostanze attenuanti in parola.

Correttamente il giudice dell’appello ha rilevato che questa operazione di calcolo non è
giuridicamente corretta in quanto è ormai pacificamente riconosciuto che la attenuante della
dissociazione, prevista dal citato art. 8, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra
circostanze. (Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, dep. 2017, Panajia, Rv. 269191).
A questo primo errore del giudice di primo grado se ne è, però, aggiunto un altro, in quanto
dalla pena base di anni ventuno di reclusione si è addivenuti, per effetto della attenuante
suindicata, alla pena finale di anni dieci, operandosi in tal modo una riduzione di undici anni,

Si tratta, dunque, di una pena che, per quanto favorevole all’imputato, la corte di assise di
appello non ha esitato a definire “illegale”, rilevandone, però, al contempo, l’intangibilità per
l’assenza di impugnazione da parte del p.m..
Rispetto a tale parte del decisum, il ricorrente, oltre ad avere presentato doglianze del tutto
generiche, è privo, pertanto, di ogni interesse all’impugnazione.

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso, il 23 febbraio 2018

superiore della metà che costituisce il massimo previsto dall’art. 8 cit..

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