Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18300 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18300 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Miriadi Vincenzo nato a Vimercate il 20.6.1978
ex art.310 cod.proc.pen. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Milano del 12.11.2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/04/2013

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano
ha rigettato l’appello del Miriadi avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale
di Milano del 28.9.2012 ,che ha respinto l’istanza di declaratoria di
perdita di efficacia dell’ordinanza custodiale, emessa in via d’urgenza dal
GIP del Tribunale di Milano, in data 6.9.2012, con contestuale
dichiarazione di incompetenza territoriale in favore dell’A.G. di
Monza,non esendo stata emessa dal GIP territorialment competente

In particolare il GI
1.1

Ricorre personalmente Miriadi ,chiedendo l’annullamento del

provvedimento del Tribunale e deducendo a motivo la nullità del
provvedimento del GIP, che, attesa la successiva revoca della
dichiarazione di incompetenza con richiesta al GIP del Tribunale di Monza
di restituzione degli atti, e nuova pronuncia implicita sulla competenza
territoriale, avrebbe dovuto essere confermato nel termine previsto
dall’art.27 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile ,perché manifestamente infondato.
2.1 Il Tribunale, nel rigettare l’appella dell’imputato, ha ritenuto ,in linea
con la giurisprudenza di questa Corte che già ha affrontato la questione
con la sentenza n.5036 del 2010 ,che l’art. 29 c.p.p. prevede che i
conflitti di competenza previsti dall’art. 28 possono cessare per effetto
del provvedimento di uno dei giudici, che dichiari, anche d’ufficio, la
propria competenza o la propria incompetenza.
2.2 La Corte di legittimità ha, infatti, ritenuto che se al giudice, che abbia
declinato la propria competenza, é consentito di recedere da tale
decisione emettendo altro provvedimento affermativo della sua
legittimazione a seguito dell’insorgere del conflitto, non vi è ragione di
negare analoga facoltà anche al giudice, il quale intenda prevenire un
conflitto, che possa nascere in conseguenza dell’iniziale dichiarazione
sulla competenza. Quel che conta, anche in quest’ultimo caso, è che vi
sia un provvedimento formale, che renda esplicita la volontà di affermare
o negare la propria non più controversa legittimazione.
Cosa che peraltro il GIP di Milano ha fatto, consentendo all’odierno

2

ordinanza di rinnovo della misura , a norma dell’art.27 cod.proc.pen..

ricorrente di conoscere tempestivamente ed impugnare il provvedimento
, dopo la notifica della declaratoria di incompetenza.
2.3 La motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame é giusta
in diritto, perché si rifà ai principi già individuati da questa Corte in
relazione alla cessazione dei conflitti, a fronte dei quali il ricorrente non
esprime argomentazioni idonee a scardinarne la tenuta logica: i motivi di
ricorso non sono altrettanto congrui perché il ricorrente deduce una

infondata e che a ben vedere non sostanzia un reale interesse
processuale a ricorrere l’interesse a ricorrere si sarebbe potuto
configurare,

solo

con l’effettivo instaurarsi

del conflitto sulla

competenza, scongiurato,tuttavia, dal provvedimento di revoca.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., ne consegue che il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, e ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00). Non comportando la presente
decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà
agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammend i . Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deci
Il Consigl
( M. B Ta

camera di consiglio del 12 aprile 2013
Il 12.1r
( A.

ente
chia)

questione di perdita di efficacia della misura che é assolutamente

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