Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1830 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1830 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BENED1CTIS MARCO N. IL 21/07/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
ALBERTI PIETRO ALBERTO N. IL 29/06/1930
ALBERTI GIUSEPPE N. IL 14/10/1973
NOE’ STEFANIA N. IL 12/06/1963
AMORE VERA N. IL 12/03/1937
avverso il decreto n. 563/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2015

RITENUTO IN FATTO

Viene proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP presso
il Tribunale di Siracusa in data 15.7.13, nell’ambito del procedimento a carico di
Alberti Pietro Alberto ed altri.
Il ricorrente parte offesa, De Benedictis Marco, per il tramite del difensore di fiducia,
deduce, con un unico motivo, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di

e 127 c.p.p.

Si sostiene, nel ricorso, l’illegittimità dell’operato del GIP là dove ha pronunziato un
decreto di archiviazione de plano dichiarando inammissibile l’opposizione, in quanto

“l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di
prova è soltanto apparente, consistendo nella audizione delle persone offese che
dovrebbero riferire su circostanze già ampiamente chiarite nel corso delle indagini
preliminari e già valutate dal PM”.
L’inammissibilità dell’opposizione, secondo quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n°413/94, può derivare esclusivamente dalla
mancanza delle condizioni previste dall’art.410 co.1 c.p.p. e non già da anticipate
valutazioni di merito o da una prognosi di fondatezza da parte del GIP.
Eventuali ragioni di infondatezza dei temi sviluppati nell’opposizione non
costituiscono motivo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione
prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva indicata.
In tal senso si cita il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui” ai fini della
deliberazione di ammissibilità dell’opposizione, il giudice competente deve valutare
solo la specificità della richiesta, quanto all’indicazione del tema e della fonte di
prova, ma non anche la rilevanza delle indagini richieste, tenuto appunto conto che
il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e
specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutare la capacità probatoria, non
potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è
preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito
camerale” ( Cass. Sez.VI 28.11.12 n°47882; Cass.sez. IV 24.11.10 n°167/11 RV
249236; Cass. Sez.V 21.4.06 n°16505 RV 234453)
Ciò premesso si censura il decreto di archiviazione per non avere specificato quali
fossero le circostanze ampiamente chiarite nel corso delle indagini e valutate dal PM,
fondando poi su tale assunto l’irrilevanza della audizione delle parti offese richiesta

nullità ai sensi dell’art.606 co.1 lett.c) c.p.p. con specifico riguardo agli artt.409, 410

nell’opposizione.
Sarebbe, quindi, sostanzialmente omessa la motivazione circa la irrilevanza delle
indagini suppletive richieste, soprattutto in considerazione del fatto che nel corso
delle indagini preliminari non venne compiuto alcun accertamento da parte del PM.

Il Procuratore Generale ha concluso con memoria scritta per l’accoglimento del
ricorso, evidenziando come, nel decreto impugnato, difetti ogni riferimento ad

argomentativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Brevemente nel merito, Alberti Pietro Giuseppe, Alberti Giuseppe e Noè Stefania
sono sottoposti ad indagini per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. in danno di De
Benedictis Marco; i fatti attengono ad una registrazione, che si assume illegittima, di
un colloquio avvenuto fra alcuni soci, fra cui il De Benedictis, durante una pausa
dell’assemblea dei soci della s.p.a. Cantiere E.Noè.
Le argomentazioni in base alle quali il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione
attengono alla impossibilità di qualificare il luogo ove si svolge un’ assemblea di soci
quale luogo di privata dimora e di ritenere che lo svolgimento dell’assemblea
rappresenti un atto di vita privata, essendo stato addirittura condiviso dagli stessi
autori della registrazione.
L’audizione delle parti lese del reato, cioè di coloro che, insieme all’opponente, si
erano appartati durante una pausa dell’assemblea per discutere di argomenti
riservati e il cui colloquio era invece stato registrato dagli altri soci, che ne erano
stati esclusi, avrebbe consentito, secondo il ricorrente De Benedictis, di chiarire lo
svolgimento dei fatti e di superare l’errata interpretazione di essi da parte del
Pubblico Ministero e, di rimando, del GIP.
Si allega al ricorso l’ordinanza del GIP che, pronunciandosi in sede di opposizione
alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per i medesimi fatti,
denunciati da altre parti lese, ha ritenuto che la sede legale di una società
costituisca luogo di privata dimora e che il delitto di cui all’art.615 bis c.p. sia
configurabile anche in considerazione del fatto che alla conversazione registrata non
hanno partecipato gli indagati.
Va premesso che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli

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informazioni fattuali, di tal che la motivazione sarebbe meramente assertiva e non

elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle prove
richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia,
effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione suppletiva
richiesta. In tal senso Cass.sez.5, Sentenza n.

8890

del

15/12/2014

Cc. (dep. 27/02/2015) Rv. 263419
Le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari sull’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione investono anche

incidenza sui risultati delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013
(2014), De Michele, Rv. 258667; Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv.
253306; Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060), ed esclusa dalla
deduzione di elementi di indagine superflui e inidonei a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio (Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012 (2013), Febbo,
Rv. 254869).
Tale giudizio non può tuttavia investire la capacità probatoria degli atti ed il loro
prevedibile esito, trasmodando in una valutazione di merito che non trova luogo
rispetto ad un’opposizione finalizzata esclusivamente a sostituire l’adozione di un
provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con il rito camerale (Sez. 2, n.
43113 del 19/09/2013, Iacovone, Rv. 257236; Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013,
ignoti, Rv. 255500; Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012 (2013), Vernesoni, Rv. 254375;
Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349).
Se, in altre parole, nel giudizio di cui si discute può essere esaminata l’incidenza del
tema proposto dall’opponente sul complessivo quadro probatorio, non è invece
consentita la valutazione dell’idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del
tema.
Il decreto impugnato soltanto apparentemente esercita un controllo limitato alla
pertinenza del tema in quanto, in realtà, non contiene alcun dato fattuale che
consenta di comprendere quali siano le circostanze già chiarite nel corso delle
indagini preliminari e perché in ordine ad esse non potrebbero apportare contributi
di chiarificazione l’audizione delle parti lese.
In particolare, non si comprende se il GIP abbia inteso aderire all’impostazione del
Pubblico Ministero secondo cui il luogo ove si svolse l’assemblea non può ritenersi
luogo di privata dimora e, in tale prospettiva, perché non avrebbero rilevanza le
precisazioni delle parti offese circa il reale contesto in cui si svolsero i colloqui
indebitamente registrati.

Il decreto impugnato deve essere quindi annullato perché emesso in violazione
3

la rilevanza delle ulteriori investigazioni nella stessa indicate, intesa come concreta

dell’art.410 co.2 e 3 c.p.p.con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Siracusa per il corso ulteriore.

idente

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015

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