Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 183 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 183 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HASSANAT MHAMED N. IL 01/01/1975
avverso l’ordinanza n. 340/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
13/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 13.8.2012 il Tribunale di Roma , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da EL HASSANAT Mhamed, di
applicazione del regime del reato continuato, relativamente ai reati per violazione dpr
309/90, giudicati con due sentenze del Tribunale di Roma nelle date del 5.11.2007 e del
29.4.2008 ed una sentenza del Tribunale di Novara in data 4.6.2009. I giudici a quibus

non essendo sufficiente il richiamo alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero
all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un
progetto unitario, bensì di sistematicità nel delinquere. Neppure poteva fungere da
collante lo stato di tossicodipendenza, atteso che i reati sono distanti tra loro e quindi
portano ad escludere in radice un’unicità di intenti protrattasi dal 2005 al 2008.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare erronea applicazione di legge e contraddittorietà
della motivazione: in particolare si lamenta che per quanto il tribunale abbia
riconosciuto lo stato di tossicodipendenza dell’istante, abbia poi concluso
sull’insussistenza di unitarietà tra i reati, in ragione della distanza temporale tra gli
stessi, cadendo in una patente contraddizione, visto che se è stato riconosciuto che
l’istante abbia operato la scelta della tossicodipendenza, la consumazione dei reati fu
un’inevitabile conseguenza. Non solo, ma doveva essere considerato che le azioni
delittuose poste in essere da El Hassanat erano della stessa specie e rientravano tutte
nell’ambito del piccolo spaccio, propedeutico alla soddisfazione della tossicomania.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti, ed in parte
manifestamente infondati quanto al vizio di violazione di legge e di difetto di
motivazione. I giudici dell’esecuzione hanno esaminato le tre sentenze e rilevato
l’assoluta mancanza di ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica
ideazione, laddove i singoli reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a
delinquere non riconducibili ad una progettazione di massima, atteso il carattere del
tutto occasionale, come dimostra la distanza temporale tra di essi. La valutazione
operata dalla corte territoriale non si espone a critiche in termini di contraddittorietà o
di insufficienza del discorso giustificativo, poiché correttamente non è stata valorizzata
l’omogeneità delle azioni che di per sé è caratteristica troppo generica per accreditare
l’unitarietà, mentre è stato considerato il fattore distanza temporale che è indice
significativo di dilatazione nel tempo e quindi di difficile compatibilità con una
progettazione unitaria. Quanto al fattore tossicodipendenza, il tribunale si è attestato
sulla linea interpretativa di questa Corte, secondo cui il fattore di per sé non è idoneo a

2.

ritenevano che il vincolo non sussisteva poiché non era stato provato l’unitario progetto,

fondare il vincolo della continuazione laddove difettino i requisiti essenziali dell’istituto (
Sez. I, 7.7.2010, n. 33518, Rv 248124).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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