Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 183 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 183 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGAD EL MOULOUDI N. IL 28/01/1990
avverso l’ordinanza n. 519/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia rigettava l’opposizione proposta da Angad El Mouloudi avverso il decreto
del Magistrato di Sorveglianza che ne disponeva l’espulsione ai sensi dell’art. 16,
comma 5 d. I.vo 286 del 1998.
Il Tribunale osservava che l’applicazione dell’articolo 16 comma 5 d.l.vo 286
del 1998 prescinde da valutazioni discrezionali del giudice, che deve limitarsi a

presupposti sussistevano, né poteva tenersi conto dei vincoli familiari: le norme
indirizzate alla tutela del vincolo sono rivolte all’Autorità Amministrativa cui lo
straniero si rivolge per il rilascio dei documenti legittimanti il soggiorno, mentre,
nei confronti degli stranieri condannati, è vigente il solo divieto di espulsione
previsto dall’art. 19 stesso decreto, che non ricorreva nel caso di specie.

2.

Ricorre per cassazione Angad El Mouloudi deducendo vizio della

motivazione.
Il ricorrente era in possesso di permesso di soggiorno scaduto; la domanda
di rinnovo presentata nel luglio 2014 era stata rigettata, ma l’espulsione è
illegittima se motivata per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente lamenta, altresì, ulteriori gravi lacune motivazionali.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è
illegittima l’espulsione dello straniero, motivata, a norma degli artt. 16, comma
quinto, e 13, comma secondo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, dal rigetto della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno: ma il Tribunale di Sorveglianza
ha accertato, prima di provvedere, che – contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso – Angad El Mouloudi non aveva chiesto il rinnovo del permesso di
soggiorno, così ricorrendo la diversa ipotesi prevista dall’art. 13, comma 2, lett.
b) D. L.vo 286 del 1998 di mancata richiesta entro sessanta giorni del rinnovo
del permesso di soggiorno scaduto.

Le ulteriori censure sono del tutto generiche.
Si deve ricordare che l’espulsione dello straniero come misura alternativa

verificare la sussistenza dei presupposti di legge; nel caso di specie, tali

alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, nel testo modificato dall’art. 6, comma primo, lettera a) del D.L. 23
dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, può
essere disposta anche per reati commessi ed accertati prima della entrata in
vigore della novella, e per i quali la misura non era precedentemente
contemplata, atteso che le previsioni concernenti l’esecuzione delle pene
detentive e le misure alternative alla detenzione non hanno natura di norme
penali sostanziali e sono soggette, in caso di successione di leggi, al principio del

rapina aggravata per il quale il ricorrente è stato condannato, non più preclusiva
dell’espulsione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Presidente

tempus regit actum: ciò riguarda, in particolare, la condanna per il reato di

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