Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 183 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 183 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Altea Corrado, nato ad Arbus il 13/08/1950

avverso la sentenza del 02/02/2016 della Corte di Appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che
ha concluso chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’ imputato avv. Fabio Menichetti, in sostituzione dell’ avv. Luca Cianferoni,
che ha concluso chiedendo l’ accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/02/2016 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del
Tribunale della medesima città in data 03/12/2015 in forza della quale Corrado Altea,
esercente la professione di avvocato, è stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione
indebita in danno di Silvana Cuccu e condannato alla pena di giustizia.
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Data Udienza: 18/11/2016

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l’ imputato, a mezzo del suo
difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo lamenta la violazione dell’ art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. per
manifesta carenza ed illogicità della motivazione, contestando che i giudici di appello avevano
affermato la propria responsabilità a prescindere dalla verifica del materiale probatorio
acquisito, in particolare non tenendo conto del fatto che la persona offesa non era attendibile

parte di esso ricorrente della somma di euro 1.500,00 alla stessa ovvero al marito e che, in
generale, era emersa la prova che la somma di euro 9.200,00 – oggetto della asserita
appropriazione indebita – non era destinata al pagamento del pignoramento immobiliare a
carico della Cuccu, come affermato dai giudici di merito, bensì destinata ad estinguere propri
crediti professionali vantati nei confronti della predetta.
Con il secondo lamenta violazione di legge nonché motivazione carente e contraddittoria per
non avere la corte territoriale dichiarato l’ intervenuta prescrizione maturata in data
13/10/2014 atteso che non poteva operare la recidiva specifica ed infraquinquennale dal
momento che nel quinquennio non aveva riportato alcuna condanna e non era stato
considerato che le attenuanti generiche concesse con criterio di equivalenza avrebbero dovuto
in ogni caso elidere gli effetti della recidiva e che a tutto concedere la prescrizione sarebbe
maturata il 13/04/2016.
Con il terzo lamenta contraddittorietà e carenza di motivazione nonchè inosservanza ed
erronea applicazione l’ aggravante di cui all’ art. 61 n.11) cod. pen. non avendo la parte
sottoscritto alcun mandato nei propri confronti, con la conseguenza che doveva essere
dichiarata l’ improcedibilità del reato per difetto di querela.
Con il quarto contesta la quantificazione della pena da mitigare in relazione alla non particolare
gravita ed entità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Le censure riproposte con il primo motivo ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica e
del tutto coerente con gli indicati elementi probatori p ha puntualmente disatteso la tesi
difensiva. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, le censure di cui al primo/incentrate su
una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate
inammissibili. Va, in particolare, precisato che in tema di prove, la valutazione della credibilità
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in quanto aveva negato la circostanza, processualmente accertata, relativa al versamento da

della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può
essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste
contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241) il
che non risulta essere avvenuto nel caso in esame. Non può, inoltre, per giurisprudenza
costante, con riferimento al suindicato motivo, formare oggetto di ricorso per Cassazione la
valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti
e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della

25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed
attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che
essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza
accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od
attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
2.1. Invero la Corte di appello ha correttamente confermato la affermazione della penale
responsabilità dell’ odierno ricorrente valutati tutti gli elementi emersi nel corso del processo
ed, in particolare: le dichiarazioni della parte offesa; le dichiarazioni di Sinsinnio Aresti (marito
della Cuccu), la puntuale ricostruzione dei fatti operata dell’ Avvocato Mereu, legale del
creditore procedente in danno della Cuccu e, quindi, soggetto particolarmente attendibile e
qualificato – il quale ha confermato i contatti con l’ Altea per il versamento della somma di euro
9.200,00 destinata ad estinguere la procedura esecutiva immobiliare de qua -, la mancata
prospettazione della difesa di una diversa ed alternativa versione dei fatti (non avendo lo
stesso in alcun modo comprovato il proprio asserito credito). Le censure, essendo incentrate
tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali (con la ulteriore precisazione che quanto
dedotto dal ricorrente in ordine al versamento della somma di euro 1.500,00, negato dalla
parte offesa, non muta in alcun modo i termini della vicenda) e, quindi, in quanto di mero
merito, vanno dichiarate inammissibili in quanto manifestamente infondate

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. La Corte di appello ha escluso la maturazione della prescrizione (v. sent. pag. 17/18): si
tratta di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi
fattuali anche per quanto concerne la contestata recidiva, sicché la censura, da considerare
una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in grado di appello,
dev’essere ritenuta inammissibile in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova
rivalutazione del merito. Occorre, peraltro, considerare che il giudizio di equivalenza tra
recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l’applicazione della recidiva, rilevante ai
fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi,
oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento
della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e
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motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del

attenuanti di cui all’art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di
paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto
alleviamento della pena da irrogare. (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015 – dep. 21/01/2016,
Conti, Rv. 26572901), sicchè anche in ragione della contestata recidiva la prospettazione dell’
Altea circa la maturazione della prescrizione nel corso del giudizio di merito (13/10/2014) si
appalesa del tutto infondata.
3.2. Va, infine, rammentato il noto principio – ormai consolidatosi – per cui l’inammissibilità del

un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del
reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601).

4. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo.
4.1. Deve, invero, ritenersi pienamente integrata la circostanza aggravante di cui all’ art. 61.
n.11 cod. pen. in relazione alla tipologia di rapporto intercorrente fra le parti (risulta che l’
Altea era stato incariconli seguire la procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti
della Cossu), come correttamente affermato dai giudici di merito (v. sent. pagg. 15/16).
Peraltro la circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera non richiede la
sussistenza di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l’autore del fatto e la persona
offesa, essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto
d’opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava. (Sez. 2,
n. 17305 del 24/01/2013 – dep. 16/04/2013, Bardani e altro, Rv. 25553501).

5. In ordine alla graduazione della pena (quarto motivo) va osservato che tale potere rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile
la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di esame – non
ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,
specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del
tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Le relative
censure sono, invero, meramente reiterative rispetto a quelle dedotte nel giudizio di appello
vanno tutte ritenute manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla Corte
territoriale (la quale ha fatto riferimento alla particolare gravità della condotta ed al
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ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di

comportamento processuale dell’ imputato) non è né carente, né manifestamente illogica e,
quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore

ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2016

II consigliere estensore

presidente

della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal

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