Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18299 del 19/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18299 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DI ROSARIO CARMINE nato il 23/05/1989 a EBOLI
DI ROSARIO MARIANO nato il 23/05/1989 a EBOLI

avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
• •

– •

Data Udienza: 19/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno
il 27 novembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, venne applicata a

articoli 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen., la pena concordata con la
Pubblica Accusa, previa rinuncia degli ulteriori motivi relativi, in particolare,
all’affermazione della penale responsabilità.
2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, denunciando
genericamente una violazione di legge e una mancanza o illogicità della
motivazione in ordine al mancato proscioglimento e alla mancata esclusione della
contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie in
quanto i ricorsi sono stati proposti 1’11 dicembre 2017 dopo l’entrata in vigore
della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), gli
articoli 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen hanno previsto il cd.
concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza,
la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in
tema di “cd. patteggiannento in appello” secondo la quale il Giudice d’appello
nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod.proc.pen.,
comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato
per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod.proc.pen., né
sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in
quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato avesse rinunciato
ai motivi d’impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non
rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione
della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599
cod.proc.pen. (v. Cass. Sez. VI 8 maggio 2003, n. 35108 e Sez. VI 30 novembre
2005 n. 1754 secondo cui “il potere dispositivo riconosciuto alla parte
dall’articolo 599 cod.proc.pen., comma 4, non solo limita la cognizione del
1

Di Rosario Carmine e Di Rosario Mariano per i reati ascritti, ai sensi dei novellati

Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto
avviene nella rinuncia all’impugnazione”).
2. La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta, per concludere, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento ciascuno Idelle spese del procedimento e della somma di euro
4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 marzo 2018.

Il Consi.lieie estensore

PrAsidrne”

Depositato in Cancelleria
I i 18
Roma, Il „
,

9Af3

della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA