Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18299 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18299 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla difesa di
Annatelli Filippo nato a Roma il 03.07.1963
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del
20.11.2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Sante Spinaci , che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Ottorino Agati in sostituzione di Avv.
Giovanni Rizzuti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Palermo confermava il provvedimento restrittivo del GIP presso il
Tribunale di Palermo, in data 30.10.2012 per i reati di estorsione
pluriaggravata in danno di Cordone Simone , respingendo le censure
mosse con il ricorso, in punto di sussistenza degli elementi soggettivo

1.1 Avverso tale decisione propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e
deducendo, a motivo di gravame, la violazione degli artt.273 e 275 co 3
cod. proc. pen.. perchè , diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale
del riesame, le dichiarazioni della persona offesa Cordone Simone,
gestore di fatto della società “Punto Mobili” sas non sono attendibili
.Esse contrastano con quanto dichiarato dal figlio del Cordone,
amministratore formale della società; è ,inoltre, illogica l’affermazione
di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo
Casano, richiamate a riscontro di quelle del Cordone perché Annatelli è
stato assolto da una precedente accusa di estorsione ,elevatagli in altro
procedimento,che reggeva proprio sulle dichiarazioni del Casano, che
pertanto è già stato ritenuto non affidabile nelle sue propalazioni e
perché di fatto le dichiarazioni del collaboratore, non coincidono con
quelle rese della persona offesa.
1.2 Sul punto, peraltro, il Tribunale non si è pronunciato nonostante la
specifica censura del ricorrente. Infine il Tribunale ha giustificato le
esigenze cautelari con mere clausole di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile .
2.1 Il Tribunale ha ritenuto assolutamente congrua e giustificata la
misura a carico di Annatelli ,in punto di sufficienti indizi, in ragione delle
puntuali e credibili dichiarazioni rese dalla persona offesa Cordone
Simone, rilevando del tutto ininfluente che le dichiarazioni
assolutamente generiche di Cordone Leonardo, assertivamente di segno
2

ed oggettivo del reato.

contrario, non potevano avere rilievo quale prova negativa indiretta .
2.2 Rileva, invece, che quanto denunciato da Cordone Salvatore sia
sovrapponibile alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia
Angelo Casano sul ruolo avuto dall’Armateli’ nella gestione degli affari
di suo suocero Armanno Michele ,boss del mandamento mafioso di
“Pagliarelli”. Il Tribunale ha sottolineato non solo la rilevante gravità e
convergenza degli elementi di accusa ma anche l’assoluta inconferenza

riguardante una accusa di estorsione che nulla aveva a che vedere con
quella in oggetto. Il Tribunale ha poi specificamente motivato le
esigenze cautelari ,con una motivazione congrua ed esaustiva che
richiama, puntualmente, l’appartenenza dell’indagato all’organizzazione
criminale Cosa nostra; la prevedibilità di una pena detentiva di non
breve durata e l’elevato grado di dolo specifico nei fatti ascritti
all’indagato.
2.3 La motivazione del Tribunale non é affetta dai vizi denunciati nel
ricorso, che si palesa,pertanto, manifestamente infondato: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00). Non comportando la presente decisione la
rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli
adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
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della assoluzione dell’indagato ,in altro e non connesso processo,

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