Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18298 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18298 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla difesa di
Di Maio Salvatore nato a Palermo il 08.10.1972
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del
07.11.2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Santi Spinaci , che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/04/2013

1.

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame

di Palermo, pronunciandosi in sede di rinvio della decisione della
Corte Suprema del 20.6.2012 rigettava l’appello proposto dalla
difesa di Di Maio Salvatore confermando l’ordinanza del GIP del
Tribunale di Palermo , in data 13.2.2012, di rigetto dell’istanza di
scarcerazione per decorrenza dei termini di fase da retrodatare.

suo difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento del provvedimento
e deducendo come unico motivo la violazione dell’art.606 co 1 lett.b)
c) e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.12 co 1 lett. b) e 297 co 3
cod.proc.pen.
.Premesso che Di Maio è stato sottoposto a misura cautelare in
carcere il 19.1.2008 per partecipazione all’associazione a delinquere
cosa nostra ( contestata dal 21 dicembre al gennaio 2008 ed a nove
episodi di estorsione aggravata e continuata (contestati fino al
gennaio 2007),per i quali é già stato ammesso al rito abbreviato ,
che con ordinanza del 15.12.2010 gli é stata applicata la misura
custodiale in carcere per un episodio di estorsione, aggravata ai
sensi dell’art.7 D.L. n.152 del 1991, consumata sino al novembre
2007, deduce il ricorrente che i giudici del riesame non si sono
attenuti ai limiti posti dal rinvio che riguardavano le sole
dichiarazioni del collaboratore Franzese Francesco quali fonte
primaria di notizia di reato, fino a quel momento rimasta ignota e
che la motivazione é contraddittoria nel punto in cui, dopo aver
valutato significative le dichiarazioni del Franzese e la notizia di reato
del 9.5.2009 che le riassume , sicuramente successiva al decreto
che ammetteva il rito abbreviato, per altro verso ammette che tali
elementi erano stati acquisiti in epoca precedente e pertanto noti.
Illogico, comunque, é non dare rilievo alla acquisizione pregressa
degli elementi indizianti perché ciò consentirebbe margini di
manovra alla pubblica accusa circa il momento di rendere conosciuti
questi ultimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile ,perché manifestamente infondato.

2

1.1 Avverso tale decisione propone ricorso l’imputato per mezzo del

2.1 Anche volendo prescindere dagli evidenti profili di genericità del
ricorso, che omette di fornire puntuale enunciazione degli elementi
di fatto e di diritto posti a base dell’impugnazione, come richiesto
dall’art.

581

let.c)

cod.proc.pen.

ai

fini

dell’ammissibilità

dell’impugnazione, rileva che il Tribunale, ai fini della retrodatazione
prevista dall’art.297 co 3 cod.proc.pen., ha escluso che fossero stati
acquisiti , prima del rinvio a giudizio per i fatti contestati con la

formulare una compiuta contestazione riguardo all’ipotesi di
estorsione in danno del centro Sisal. Ha, infatti, precisato il Tribunale
che le dichiarazioni di Franzese, circa il taglieggiamento del centro
Sisal, erano generiche e tali da non poter individuare il contributo
fattivo della condotta del Di Maio e che neanche l’acquisizione dei
“pizzini”

sequestrati

al Lo Piccolo sono serviti a rendere le

contestazioni meno generiche , se si eccettua la dimostrazione della
fedeltà del Di Maio verso i Lo Piccolo. Solo con la trasmissione della
notizia di reato del 9 maggio 2009 é stato possibile ricostruire una
più precisa dinamica dell’estorsione contestata per ultimo al Di Maio
sicchè ne rimane smentita radicalmente la desumibilità dagli atti
acquisiti in precedenza di tale illecito, ossia prima della pubblicazione
del decreto che ammette, per l’indagato, il rito abbreviato.
La motivazione del provvedimento del Tribunale é giusta in diritto,
perché si rifà ai principi già evidenziati da questa Corte in tema di
retrodatazione e corretta nella ricostruzione dei fatti , perché aliena
da vizi evidenti. Vizi che il ricorrente si limita a richiamare ma dei
quali omette la puntuale individuazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 1.000,00 (mille/00). Non comportando la presente decisione
la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli
3

prima ordinanza, gli elementi investigativi necessari e sufficienti a

adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammen a Si provveda a norma dell’art.94 disp.att.cod.proc.pen.

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camera dì consiglio del 12 aprile 2013

Così de

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