Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18297 del 19/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18297 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZINARAGGOUA MOHAMED nato il 19/12/1983

avverso la sentenza del 07/09/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

••

e

Data Udienza: 19/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione di
pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Zinaraggoua Mohamed,
recependo l’accordo in tal senso raggiunto dalle parti in data 7 novembre 2017.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato personalmente, articolando un unico

motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti
dall’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. , oltre che ai sensi degli artt. 571,
comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non sottoscritto da un
difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
4.

L’ inammissibilità

va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi

dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 4.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19 marzo 2018
Il Presidente
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