Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18296 del 19/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18296 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TROMBETTA ANTONIO nato il 03/10/1960 a NAPOLI
APPIERTO GIUSEPPE nato il 01/06/1972 a NAPOLI
APPIERTO MARIO nato il 26/07/1973 a NAPOLI

avverso la sentenza del 31/08/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 19/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444

cod.proc.pen. in data 31 agosto 2017, venne applicata a Trombetta Antonio,
Appierto Giuseppe e Appierto Mario per il reato di tentato furto aggravato, la
pena concordata con la Pubblica Accusa.

imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando una mancanza o illogicità
della motivazione in ordine alla quantificazione della pena (Trombetta Antonio,
con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche)
ovvero al mancato proscioglimento (entrambi gli Appierto).
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie in
quanto i ricorsi sono stati proposti il 2 e 11 ottobre 2017 dopo l’entrata in vigore
della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017),
l’articolo 448, comma 2 bis cod.proc.pen sembrerebbe limitare i motivi
d’impugnazione delle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444 cod.proc.pen.; che nella specie, per l’appunto, vengono denunciate
inammissibilmente carenze di motivazione su circostanze (quantificazione della
pena e mancato proscioglimento ex articolo 129 cod.proc.pen.) che sfuggono al
sindacato di legittimità di questa Corte.
2. La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta, per concludere, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento ciascuno delle spese del procedimento e della somma di euro
4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19 marzo 2018.
Il Con i Here estensore

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Il PresiOenter—-zx

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli

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