Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18296 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18296 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Esposito Salvatore, nato a Napoli il 16/7/1972
avverso la ordinanza 29/1/2013 del Tribunale per Il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Giuseppe Ricciuli, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data, Il Tribunale di 29/1/2013, a seguito di istanza

di riesame avanzata nell’interesse di Esposito Salvatore, indagato per il reato
di, porto e detenzione di pistola, aggravato ex art. 7 L. 203/1991,
confermava l’ordinanza del Gip di Napoli, emessa in data 9/1/2013, con la
quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in
carcere.

1

Data Udienza: 12/04/2013

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziarla fondato

sui servizi di osservazione svolti dai Carabinieri nella notte fra il 16 e 17
agosto 2012 dai quali emergeva che nei pressi del portico dell’isolato 2, lotto
G, della via Labriola di Napoli Scampia, dove si riuniva un gruppo di persone
che si dileguava all’intervento dei Carabinieri, era stato notato Esposito
Salvatore che impugnava un’arma che aveva nella cinta.
3.

Quanto all’aggravante ex art. 7 L. 203/91, il Tribunale la riteneva

avvantaggiare il clan camorristico denominato Vanella Grassi.
4.

In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il

pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, reputando la custodia
cautelare in carcere unica misura adeguata, anche al di là della presunzione
di legge.
5.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce
violazione di legge e vizio della motivazione, sia per quanto riguarda la
fondatezza del quadro indiziario, sia per quanto riguarda la fondatezza delle
esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.
Al riguardo eccepisce che la sua posizione deve essere tenuta nettamente
distinta da quella degli altri soggetti coinvolti nelle indagini ed osserva che la
sua presenza sul luogo è circoscritta esclusivamente a pochi istanti, a fronte
di un’attività investigativa durata oltre 40 giorni, e non è documentata da
alcuna ripresa visiva. Si duole, inoltre, di motivazione apparente in ordine
alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2.

è anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,

2

sussistente, trattandosi di fatto commesso con metodo mafioso ed al fine di

”l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,

testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
3.

Tanto premesso, per quanto riguarda il primo motivo, in punto di

gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale
delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non

3

circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il

consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne’ tantomeno di
operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono
l’impostazione della motivazione e si limitano a generiche doglianze circa
l’estraneità del soggetto alle condotte degli altri personaggi oggetto del
procedimento. In realtà il Tribunale ha motivato sulla interazione
dell’Esposito con le condotte degli altri personaggi monitorata e
documentata, anche con videoriprese, dai servizi di osservazione svolti dai
diversi frangenti – e, per quel che qui rileva, quella maneggiata
dall’Esposito – non vengono utilizzate per fini propri, ma con gestione
comune, testimoniata anche dal rinvenimento, in sede di esecuzione del
provvedimento di fermo, all’interno di una cabina ascensore, di ben quattro
pistole, tutte perfettamente funzionanti, ben oliate e pronte all’uso, in
quanto già cariche, ed allo scopo di porre in essere evidenti servizi di ronda
o di sorveglianza armata, in specie nei momenti immediatamente successivi
a gravi fatti di sangue nella zona».
4.

Le contestazioni del ricorrente non fanno emergere profili di

manifesta illogicità della motivazione; nella sostanza, al di là dei vizi
formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento del
quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede
di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione
di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del
merito.
5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
6.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui

Carabinieri. Al riguardo il Tribunale ha osservato che: «le pistole, nei

t

l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 aprile 2013

Il Consig
511liere estensore

Il br sidente

Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA