Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18292 del 12/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18292 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Catalano Luigi, nato a Palermo il 12/6/1973
avverso la ordinanza 6/11/2012 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 6/11/2012, il Tribunale del riesame di Palermo
respingeva l’appello proposto nell’interesse di Catalano Luigi, imputato di
associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di sostanze stupefacenti,
avverso l’ordinanza del Gip di Palermo, emessa in data 4/10/2012, con la
quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere con altra meno afflittiva.
2.
Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie alla luce del precedente penale specifico del prevenuto,
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Data Udienza: 12/04/2013
indicativo di una personalità propensa al delitto e considerava che la custodia
cautelare in carcere appariva proporzionata alla gravità della condotta l’unica
adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
3.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
Al riguardo si duole che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto
delle deduzioni difensive dell’appellante che aveva fatto rilevare che le
del Gup e che i fatti ascritti all’imputato risalivano al 2007. Osservava inoltre
che dal 19/7/2011 era stato ammesso al regime di semilibertà per
l’espiazione del residuo della pena inflitta per la precedente condanna e che
durante il periodo di semilibertà non aveva commesso reati di alcun genere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
2.
Il Tribunale ha respinto l’istanza di attenuazione della misura
cautelare e, pur prendendo in considerazione la circostanza che i fatti
contestati al ricorrente con l’originaria imputazione sono stati ridimensionati
dalla sentenza del Gup, ha omesso ogni motivazione in ordine alle altre
questioni dedotte con i motivi d’appello con le quali l’interessato riferiva
delle circostanze specifiche ritenute indicative di un percorso di riabilitazione
ed astrattamente idonee ad attenuare la pericolosità sociale.
3.
Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato
per vizio della motivazione con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame sul punto.
4.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
ter del citato articolo 94.
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imputazioni originarie erano state ridimensionate a seguito della sentenza
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 aprile 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore