Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18292 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18292 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Catalano Luigi, nato a Palermo il 12/6/1973
avverso la ordinanza 6/11/2012 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 6/11/2012, il Tribunale del riesame di Palermo

respingeva l’appello proposto nell’interesse di Catalano Luigi, imputato di
associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di sostanze stupefacenti,
avverso l’ordinanza del Gip di Palermo, emessa in data 4/10/2012, con la
quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere con altra meno afflittiva.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati della

stessa specie alla luce del precedente penale specifico del prevenuto,
1

Data Udienza: 12/04/2013

indicativo di una personalità propensa al delitto e considerava che la custodia
cautelare in carcere appariva proporzionata alla gravità della condotta l’unica
adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
Al riguardo si duole che il Tribunale non abbia minimamente tenuto conto
delle deduzioni difensive dell’appellante che aveva fatto rilevare che le
del Gup e che i fatti ascritti all’imputato risalivano al 2007. Osservava inoltre
che dal 19/7/2011 era stato ammesso al regime di semilibertà per
l’espiazione del residuo della pena inflitta per la precedente condanna e che
durante il periodo di semilibertà non aveva commesso reati di alcun genere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

Il Tribunale ha respinto l’istanza di attenuazione della misura

cautelare e, pur prendendo in considerazione la circostanza che i fatti
contestati al ricorrente con l’originaria imputazione sono stati ridimensionati
dalla sentenza del Gup, ha omesso ogni motivazione in ordine alle altre
questioni dedotte con i motivi d’appello con le quali l’interessato riferiva
delle circostanze specifiche ritenute indicative di un percorso di riabilitazione
ed astrattamente idonee ad attenuare la pericolosità sociale.
3.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato

per vizio della motivazione con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame sul punto.
4.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
ter del citato articolo 94.

2

imputazioni originarie erano state ridimensionate a seguito della sentenza

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 aprile 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA