Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18292 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18292 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ANGELO PIETRO PAOLO nato il 29/06/1966 a GINOSA

avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/7-29/9/2017 il Tribunale di Taranto ha rigettato con
l’aggravio delle spese del grado l’appello proposto dall’imputato Pietro Paolo
D’Angelo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ginosa del 17/6/2016, che
l’aveva ritenuto responsabile del reato di minaccia nei confronti della parte civile
Angelo Traetta e l’aveva pertanto condannato alla pena di C 300,00= di multa
nonché al risarcimento dei danni liquidati in C 800,00=.

2. Ha proposto ricorso personale in data 6/11/2017 l’imputato Pietro Paolo
D’Angelo.

RITENUTO IN DIRITTO

1. il ricorso é inammissibile poiché proposto personalmente dall’imputato
dopo l’entrata in vigore della legge n.103 del 23/6/2017, che ha modificato il
testo degli artt. 571 e 613, comma 1, del codice di rito, escludendo la possibilità

Data Udienza: 12/03/2018

del ricorso personale dell’imputato in sede di legittimità; il ricorso è stato inoltre
proposto contro una sentenza le cui motivazioni sono state depositate dopo
l’entrata in vigore della modifica legislativa.
Ai sensi del comma 5 bis dell’art.610 cod.proc.pen. la Corte provvede a
dichiarare senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso, ricorrendo
l’ipotesi di cui all’ art.591, comma 1, lettera a), per difetto di legittimazione.

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna
del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del

Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di
ricorso che inducono a ritenere le ricorrenti in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 marzo 2018.

Il Consigliere eftens
Umberr Luigi Scotti

Depositato in C
Roma, lì

Il Presidente
Stefro Palla

procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00= in favore della

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