Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18291 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18291 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Cicchetti Stefano, nato a Roma il 11/9/1976
avverso la ordinanza 13/11/2012 del Tribunale per il riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 13/11/2012 Il Tribunale del riesame di Roma,

respingeva l’appello proposto nell’interesse di Cicchetti Stefano, indagato per
il reato di, estorsione, avverso le ordinanze del Gip di Roma, emesse in data
29/5/2012 e 9/10/2012, con la quale era stata rigettata la richiesta di
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari.

2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, per mezzo del

suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e mancanza e
1

Data Udienza: 12/04/2013

.1″

manifesta illogicità della motivazione.
Successivamente il difensore ha depositato dichiarazione di rinunzia
all’impugnazione, comunicando che, a seguito di giudizio abbreviato, in data
30/1/2013 l’imputato era stato assolto dall’imputazione di estorsione e la
misura revocata.

1.

La perdita di efficacia della misura cautelare con la conseguente

scarcerazione del prevenuto determina l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a)
cod. proc. pen.
2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento. Deve escludersi la
condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende,
non sussistendo profili di colpa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso, il 12 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il P/e idente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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