Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18291 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18291 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMADU MAHAMED SANI nato il 27/03/1987

avverso la sentenza del 25/10/2017 del TRIBUNALE di RIMINI
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/10/2017 il Tribunale di Rimini ha applicato su
richiesta delle parti ex art.444 cod.proc.pen. nei confronti di Amadu Mohamed
Sani, rispettato l’art.63, comma 4, cod.pen., operata la diminuzione per il
tentativo e la riduzione per il rito, la pena di anni 1 di reclusione ed € 100,00= di
multa per il delitto di tentato furto aggravato con violenza sulle cose e su cose
esposte alla

pubblica fede,

con recidiva aggravata, specifica ed

i nfraq ui nq uen na le.

2. Ha proposto ricorso personale in data 2-4/11/2017 l’imputato Amadu
Mohamed Sani, svolgendo un motivo in ordine all’asserita erronea qualificazione
giuridica del fatto.

RITENUTO IN DIRITTO

Data Udienza: 12/03/2018

1. il ricorso é inammissibile poiché proposto personalmente dall’imputato
dopo l’entrata in vigore della legge n.103 del 23/6/2017, che ha modificato il
testo degli artt. 571 e 613, comma 1, del codice di rito, escludendo la possibilità
del ricorso personale dell’imputato in sede di legittimità; il ricorso è stato inoltre
proposto contro una sentenza depositata dopo l’entrata in vigore della modifica
legislativa.
Ai sensi del comma 5 bis dell’art.610 cod.proc.pen., la Corte provvede a
dichiarare, senza formalità di procedura, l’inammissibilità del ricorso, ricorrendo

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna
del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00= in favore della
Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di
ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 marzo 2018.

l’ipotesi di cui all’ art.591, comma 1, lettera a), per difetto di legittimazione.

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