Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18289 del 25/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18289 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIANTELLA GIUSEPPE N. IL 15/08/1973
avverso la sentenza n. 5320/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/02/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Chiantella Giuseppe in ordine al reato di cui
all’articolo 186 commi 2 lett.c) e 2 bis del Codice della Strada,
ha proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per difetto di motivazione in punto di mancata
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
perché
proposto
ex
articolo 606, comma 30 ,
per
motivi
manifestamente
infondati.
Per quanto concerne poi il trattamento sanzionatorio, si rileva che
la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e giudizio di
equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata
aggravante. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Milano espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di formulare un
giudizio di sola equivalenza tra le attenuanti generiche e la
contestata aggravante.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ti
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
” ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento gelle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015
onsi lie r est.
ente
– 13 giugno 2000 ).