Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18289 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18289 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Alberino Natale, nato a Ercolano 11 16/1/1972;
Iacomino Ciro, nato a Torre del Greco il 9/1/1990
avverso la ordinanza 23/10/2012 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Cristofaro Raffaela, anche in sostituzione
dell’avv. Vittorio Guadalupi, che ha concluso per raccoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 23/10/2012, Il Tribunale di Napoli, a seguito di

istanza di riesame avanzata nell’interesse di Alberino Natale e Iacomino Ciro,
indagati per il reato di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso
denominata clan Ascione-Papale, nonché – il secondo – anche di concorso in
tentato omicidio, ricettazione e porto illegale di armi confermava l’ordinanza

1

Data Udienza: 12/04/2013

del Gip di Napoli, emessa in data 18/9/2012, con la quale era stata
applicata ai prevenuti la misura cautelare della custodia in carcere.
2.

Il Tribunale riteneva sussistente per Alberino Natale il quadro di

gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. sulla base
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francato Ivan e Munizzi Biagio
e dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso al
prevenuto e a Dantese Natale, nonché delle circostanze che avevano portato

3.

Quanto a Iacomino Ciro, il Tribunale riteneva sussistente il quadro di

gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio in danno di Durantini
Francesco e reati satelliti, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori
Esposito Gaetano, Esposito Andrea, Munizzi Biagio e Francato Ivan, nonché
sulla base dei colloqui intercettati in carcere fra Durantini Giovanni (fratello
di Francesco) ed i suoi famigliari e di alcune intercettazioni telefoniche. In
particolare le dichiarazioni di Francato e Munizzi indicavano lo Iacomino
come uno dei componenti del gruppo di fuoco. Quanto al reato di
partecipazione al sodalizio criminoso facente capo a Dantese Natale, a sua
volta rientrante nel clan denominato Ascione-Papale, i gravi indizi derivavano
dall’accertata partecipazione dello Iacomino all’azione omicidiaria e dalle
intercettazioni telefoniche che testimoniavano l’intensità dei rapporti del
prevenuto con Dantese Natale.
4.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il

pericolo di reiterazione del reato, per cui la custodia cautelare in carcere
appariva l’unica misura applicabile, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
5.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati.

6.

Alberino Natale deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Al riguardo si duole che il Tribunale non abbia fatto il dovuto controllo di
credibilità dei due collaboratori di giustizia Munizzi e Francato e contesta che
le loro dichiarazioni possano trovare riscontro reciproco, sia perché non
convergono, sia perché riferiscono fatti che non hanno trovato alcun
riscontro esterno. Contesta, inoltre, che dalle intercettazioni si possano
trarre elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori e si duole che il
Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione attestante lo
svolgimento di attività lecite da parte del prevenuto.

al suo arresto in flagranza per detenzione di armi.

4,1,7

,

7.

Iacomino Ciro , per mezzo del suo difensore di fiducia, deduce

violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza dei gravi indizi per i reati contestati al prevenuto.
Al riguardo eccepisce che dalle intercettazioni non emergono elementi a suo
carico e che non vi sono intercettazioni dello Iacomino con altri coindagati
del presente procedimento. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori queste
sono contraddittorie fra di loro e convergono solo sul falso, laddove
sostengono che il Durantini fu ferito alla spalla sinistra, anziché alla gamba

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2.

è anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,

ivi

compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di

sinistra.

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
3.

Tanto premesso, per quanto riguarda le censure sollevate da

Alberino Natale e Iacomino Ciro in ordine alla credibilità delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia Francato Ivan e Munizzi Biagio, nessuna
censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che ha esaminato la
credibilità soggettiva dei dichiaranti ed il valore obiettivo delle loro
dichiarazioni, rilevando che «si tratta di collaboratori la cui attendibilità ha
già ricevuto positivo vaglio da parte di diversi giudici, che hanno concesso
loro l’attenuante di cui all’art. 8 L. 203/91, i quali hanno reso rilevanti
dichiarazioni che hanno consentito di disvelare l’organigramma delle due
contrapposte organizzazioni dominanti sul territorio ercolanese. Peraltro
entrambi i collaboratori si sono autoaccusati del tentato omicidio di
Durantini Francesco, sicché, rispetto a tale episodio essi rendono
dichiarazioni quali chiamanti in correità>>. Quanto ai riscontri, il Tribunale
ha rilevato che le dichiarazioni di Munizzi a carico di Alberino Natale hanno
trovato un riscontro obiettivo nel fatto che: «in data 2/6/2010 i
Carabinieri traevano in arresto Alberino Natale per la detenzione di una
pistola Smith & Wesson, 357 magnum, con matricola abrasa, corredata da
37 cartucce calibro 357 e nr. 94 cartucce di calibro 45, nonché di due
giubbotti antiproiettili di fabbricazione russa custoditi nel garage di
pertinenza della propria abitazione». Anche le intercettazioni telefoniche
costituiscono un elemento obiettivo di riscontro in quanto documentano lo

4 <(/- --- materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed M1T/T, stretto rapporto esistente fra l'Alberino ed il Dantese. 4. Uguali considerazioni si possono svolgere in ordine alla posizione di Iacomino Ciro, che entrambi i collaboratori hanno indicato come partecipante al gruppo di fuoco che operò l'attentato ai danni di Durantini Francesco. Il fatto che entrambi i collaboratori riferiscano che la vittima fu attinta alla spalla sinistra, invece che alla coscia sinistra non costituisce convergenza sul falso, poiché gli attentatori, agendo ad una certa di delle ferite riportate dalla vittima. In ogni caso il Tribunale ha preso atto delle principali obiezioni sollevate dalla difesa dei due indagati e le ha respinte con ampia e specifica motivazione. 5. Occorre, pertanto, rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni di entrambi i ricorrenti non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno. 7. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal 5 distanza, a bordo di motocicli, non potevano rendersi conto perfettamente comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen. Il Consigliere estensore Il Presidente Così deciso, il 12 aprile 2013

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