Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18288 del 12/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18288 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ercolanese Antonio, nato a Torre del Greco il 20/6/1984
avverso la ordinanza 23/10/2012 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Cristofaro Raffaela, anche in sostituzione
dell’avv.Vittorio Guadalupi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 23/10/2012, Il Tribunale di Napoli, a seguito di
istanza di riesame avanzata nell’interesse di Ercolanese Antonio, indagato
per il reato di estorsione aggravata in concorso, con l’aggravante speciale di
cui all’art. 7 L. 203/91, confermava l’ordinanza del Gip di Napoli, emessa in
data 18/9/2012, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura
cautelare della custodia in carcere.
1
Data Udienza: 12/04/2013
2.
Il Tribunale, respinta preliminarmente un’eccezione
di
nullità
dell’ordinanza genetica, riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria
fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, Zinno Salvatore, titolare di
un esercizio commerciale (macelleria) in Ercolano, osservando che i fatti si
inserivano all’interno dell’aspra lotta fra il clan Ascione-Papale e quello rivale
Birra-Iacomino per il controllo della zona di Ercolano; l’Ercolanese agiva per
conto del clan Papale e si avvaleva della capacità di intimidazione esercitata
l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91
3.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il
pericolo di reiterazione del reato, per cui la custodia cautelare in carcere
appariva l’unica misura adeguata, anche prescindendo dalla presunzione di
legge.
4.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con il quali
deduce:
4.1
nullità dell’ordinanza genetica, ex art. 292, comma 2, lett. C e c bis
cod. proc. pen. per omessa trasmissione al Gip e conseguente mancata
valutazione da parte del Gip di una memoria della difesa e dei verbali di sit
rese da Zinno Salvatore e da Mirane Francesco, mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro
indiziario, sia per quanto riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari
riconosciute dal Tribunale.
4.2
Violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza degli
elementi costitutivi del reato di estorsione. Al riguardo contesta sia la
sussistenza di un ingiusto profitto da parte dell’agente, sia il requisito della
minaccia.
4.3
Motivazione contraddittoria in merito alla gravità indiziaria;
4.4.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato.
dal sodalizio criminoso, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente
2.
è anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
esigenze cautelar’ e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
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L.”-___
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
3.
Tanto premesso, per quanto riguarda l’eccezione di nullità
dell’ordinanza genetica, la questione è stata esaminata del Tribunale del
riesame che l’ha respinta con motivazione specifica, priva di vizi logici e
coerente con la giurisprudenza di questa Corte. Infatti secondo
l’insegnamento di questa Corte, l’obbligo di trasmissione al giudice,
unitamente alla richiesta di misura cautelare oltre che degli elementi posti a
riguardo a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non
fa riferimento a quegli elementi che possano apparire favorevoli in forza di
argomentazioni o ricostruzioni logiche (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27379 del
22/04/2010 Cc. (dep. 14/07/2010) Rv. 247854).
4.
Nel caso di specie il Tribunale ha legittimamente escluso che le
dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da Zinno Salvatore e Mirone Francesco
potessero avere un’oggettiva natura favorevole, ha tuttavia preso in
considerazione tali dichiarazioni, prodotte dalla difesa e le ha esaminate. Si
deve, pertanto, escludere che la difesa del prevenuto sia rimasta
pregiudicata dalla omessa trasmissione di tali atti al giudice della cautela.
5.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo in punto di gravità del
quadro indiziario e di sussistenza degli estremi della condotta punibile per il
reato di estorsione, le censure non sono fondate. Per quanto riguarda
l’elemento oggettivo dell’ingiusto profitto è del tutto irrilevante che il prezzo
della merce venduta corrispondesse ai valori di mercato o meno, infatti,
questa Corte ha statuito che l’imposizione con violenza o minaccia di un
contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo
l’ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il
contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria
autonomia e libertà negoziale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9185 del
25/01/2012 Ud. (dep. 08/03/2012 ) Rv. 252283). Quanto all’elemento
della minaccia è pacifico che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione,
oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera
implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere
timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle
circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive
della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. Sez. 2,
base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha
Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. (dep. 25/05/2010 ) Rv. 247117 ) .
Per cui è stato ritenuto che in tema di tentativo di estorsione, l’assenza di
esplicite minacce comporta che l’idoneità della condotta rispetto all’ingiusto
risultato debba essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è
stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del
soggetto agente, alle circostanze ambientali, all’ingiustizia del profitto, alle
particolari condizioni soggettive della vittima (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
6.
Nel caso di specie legittimamente il Tribunale ha ritenuto sussistente
il requisito della minaccia, desumendolo dal contesto ambientale in cui la
vicenda si è sviluppata dal quale emerge che la persona offesa si è
determinata a contrarre soltanto in ragione della nota appartenenza del
prevenuto al sodalizio criminale Ascione-Papale.
7.
Di conseguenza sono infondate anche le censure in punto di
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203/91 essendo evidente
che l’agente si è avvalso della forza di intimidazione dell’associazione
criminale e della condizione di assoggettamento che ne deriva.
8.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
9.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
2833 del 27/09/2012 Ud. (dep. 18/01/2013) Rv. 254297).