Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18288 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18288 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Hader Abdelhadi, nato inMarocco, il 7/3/1976;

avverso la sentenza del 24/1/2017 del Giudice di Pace di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Torino ha condannato alla sola pena
pecuniaria ed ai soli effetti penaliHaderAbdelhadi per il reato di lesioni volontarie.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputato a mezzo del proprio difensore
lamentando l’insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a fondare la prova
della responsabilità dell’Hader, la mancata applicazione dell’art. 34 d. Igs. n.

Data Udienza: 12/03/2018


274/2000, nonché l’ingiustificata irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali.
L’appello, riqualificato come ricorso per cassazione, è stato trasmesso a questa Corte
dal Tribunale di Torino con provvedimento del 9 novembre 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è stata correttamente qualificata dal Tribunale come ricorso,
giacchè proposta avverso sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 37 comma 2 d. Igs.

degli artt. 610 comma 5-bis e 591 comma 1 lett. a) c.p.p., in quanto proposto da
difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione (ex multis Sez. 3, n.
48492 del 13 novembre 2013, Scolaro, Rv. 258000).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/3/2018
Il Consigliere este ore

Il Presidente
Stefano Pa

epositato in Cano
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Roma, lì

ditrl

n. 274/2000, e come tale deve ritenersi inammissibile, ai sensi del combinato disposto

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