Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18287 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18287 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BERNARDI COSIMA nato il 16/08/1992 a MANDURIA
DE MICHELE ANGELA nato il 22/11/1977 a URAK (GERMANIA)

avverso la sentenza del 03/10/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/10/2017 il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Brindisi, in accoglimento delle richieste delle parti

ex

art.444

cod.proc.pen., ha applicato ad Angela De Michele e Cosima Bernardi per il reato
loro ascritto di associazione a delinquere per la commissione di una pluralità di
reati contro il patrimonio, ex art.416, commi 1,2,5, cod.pen., la pena di anni uno
e mesi otto di reclusione ciascuna, con la sospensione condizionale.

2. Hanno proposto ricorso personale con unico motivo in data 9/10/2017 le
due imputate Angela De Michele e Cosima Bernardi, assumendo entrambe che
avrebbero dovuto essere assolte

ex art.129 cod.proc.pen. non essendovi agli

atti elementi a loro carico.

RITENUTO IN DIRITTO

Data Udienza: 12/03/2018

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili poiché proposti personalmente dalle
imputate dopo l’entrata in vigore della legge n.103 del 23/6/2017, che ha
modificato il testo degli artt. 571 e 613, comma 1, del codice di rito, escludendo
la possibilità del ricorso personale dell’imputato in sede di legittimità; il ricorso è
stato inoltre proposto contro una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore della
modifica legislativa.
Ai sensi del comma 5 bis dell’art.610 cod.proc.pen. la Corte provvede a
dichiarare senza formalità di procedura l’inammissibilità dei ricorsi, ricorrendo

2. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili; ne consegue la condanna
di ciascuna ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00= in favore
della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai
motivi di ricorso che inducono a ritenere le ricorrenti in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuna
delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2018.

Il Consigliere est so rer
U m, be.( o L

Depositato in Can
Roma, ri

Il Presidente

l’ipotesi di cui all’ art.591, comma 1, lettera a), per difetto di legittimazione.

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