Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18286 del 12/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18286 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Santonastaso Michele, nato a Caserta il 16/4/1961
avverso la ordinanza 2/10/2012 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 2/10/2012, Il Tribunale per il riesame di
Napoli respingeva l’appello proposto nell’interesse di Santonastaso Michele,
imputato di 391 ter cod. pen., avverso l’ordinanza 18/5/2012 del Tribunale di
S. Maria C.V. con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura
cautelare della custodia in carcere.
2.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di inutilizzabilità della perizia fonica
depositata dal P.M. in data 1° aprile 2008, ancorchè avesse utilizzato come
elemento comparativo le voci di Bidognetti Aniello e Tammaro Vincenzo
Data Udienza: 12/04/2013
risultanti da intercettazioni dichiarate inutilizzabili, osservando che i
campioni fonici registrati dalla RG. hanno natura documentale e sfuggono
alla disciplina delle intercettazioni.
3.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce
violazione dell’art. 271, commi 1 e 3 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione, assumendo che il saggio fonico non poteva essere effettuato
distruzione. Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato memoria
con motivi nuovi insistendo nell’eccezione in rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato. Il ricorrente sostanzialmente ripropone le
stesse eccezioni già esaminate dal Tribunale del riesame e respinte con
motivazione congrua e coerente con i principi di diritto affermati da questa
Corte.
2.
Come ha esattamente rilevato il Tribunale in questo caso il materiale
intercettivo, anche se inutilizzabile per nullità dei decreti autorizzativi, viene
in rilievo soltanto come mera documentazione del suono e del timbro della
voce dei personaggi che ivi interloquiscono. Orbene, non può essere
revocato in dubbio che il saggio fonico costituisce prova documentale, non
dichiarativa, e non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti,
perché in esso è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate,
non valutabile né pro né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero
parametro di riferimento ai fini dell’espletamento di una perizia, sicché esso
è acquisibile senza formalità, non incidendo sulla libertà personale
dell’interessato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28681 del 09/07/2010 Ud. (dep.
21/07/2010 ) Rv. 248213; Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 07/06/2007 Ud.
(dep. 20/06/2007) Rv. 236957).
3.
In effetti il saggio fonico è una prova atipica, che può essere
liberamente assunta ex art. 189 cod. proc. pen.:in fattispecie simile questa
Corte ha statuito che la fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova “diretta” in
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utilizzando intercettazioni inutilizzabili delle quali doveva essere disposta la
quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria
autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di
cui è vietata l’utilizzazione (art.191 cod.proc.pen.) ma tra quelle “atipiche”
in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 cod.proc.pen.), da
considerarsi legittima perchè volta ad assicurare l’accertamento idoneo dei
fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 36390 del 06/07/2007 Ud. (dep. 04/10/2007 ) Rv. 237564)
della fonte genetica rispetto all’atto probatorio in quanto tale. Pertanto
l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei relativi decreti
autorizzativi, non si estende all’oggetto materiale costituito dal suono delle
voci, che legittimamente è stato adoperato come saggio fonico
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
5.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr,isidente
Occorre poi considerare che nel sistema del codice di rito, c’è autonomia