Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18285 del 25/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18285 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARGARONE GIANNI N. IL 10/04/1942
avverso la sentenza n. 5228/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/02/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Gargarone Gianni in ordine al reato di cui
all’articolo 186 commi 2, lett.c) e 2 bis del Codice della Strada,
ha proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in punto di responsabilità.
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi assolutamente non
specifici che non consentono di verificare quali siano i capi
ovvero i punti della sentenza sottoposti a censura.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014
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Il ricorso è inammissibile,