Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18285 del 03/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18285 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STACCHIOTTI LUCA nato il 08/04/1984 a RECANATI

avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa. P. Lori, che ha concluso per il rigetto
del ricorso e, per il ricorrente, l’avv. P. Moretti, che si è riportato ai motivi
chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 03/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 05/06/2017, la Corte di appello di Ancona ha
confermato la sentenza del 20/04/2015, con la quale il Tribunale di Macerata
aveva dichiarato Luca Stacchiotti colpevole del reato di tentata violenza privata,
(perché, minacciando Fabrizio Carbonetti con la frase “tu non la passi liscia per
l’articolo che hai fatto … non metterai più piede allo stadio”, compiva atti idonei
diretti in modo non equivoco a costringere Carbonetti a non effettuare più il

risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto
ricorso per cassazione Luca Stacchiotti, attraverso il difensore avv. P. Moretti,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa e di inattendibilità delle dichiarazioni del teste della difesa Giorgetti. La
Corte di appello non si è limitata alla libera valutazione delle prove, ma ha
espresso un giudizio arbitrario, che non si fonda su alcun elemento di riscontro
oggettivo e concreto, laddove erroneo è l’assunto che la persona offesa
costituitasi parte civile sia parificabile ad un normale teste, come nel caso di
specie Giorgetti, la cui deposizione è stata irragionevolmente svalutata ed anzi
ritenuta falsa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.
La sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado quanto alla
ricostruzione della vicenda, muovendo dall’antefatto rappresentato dalla notizia
dell’arresto di un giovane di Porto Recanati in relazione ad incidenti verificatisi in
occasione della partita di calcio tra la Santa Egidiese e la Recanatese. Carbonetti
aveva pubblicato un articolo su tale episodio nel sito di cui era responsabile e
alcuni giorni dopo, presso la sua abitazione, si erano presentati due giovani
qualificatisi come delegazione di ultras della Recanatese: aveva conversato per
circa un’ora con i due giovani, uno dei quali aveva dialogato più tranquillamente
(contestandogli il contenuto dell’articolo), mentre l’altro, più ostile, gli aveva
rivolto le frasi di cui all’imputazione: quest’ultimo era stato identificato
nell’imputato, mentre il primo era stato identificato in Giorgio Giorgetti.
La Corte distrettuale ha poi confermato il giudizio di attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa, sostenuto da elementi di riscontro logico ed
obiettivo messi in luce dalla sentenza di primo grado, che, in primo luogo, aveva

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lavoro di cronista sportivo), condannandolo alla pena di giustizia e al

osservato che i riferimenti diretti alla famiglia del giovane arrestato non erano
contenuti nell’articolo di Carbonetti, ma in altro articolo: pertanto, le accuse
mosse dall’imputato e da Giorgetti alla persona offesa di aver scritto cose
strettamente personali sull’arrestato era ingiustificata, laddove Carbonetti è
risultato coerente e credibile quando ha riferito dell’incontro con i due giovani e
del fatto che più volte era andato al computer per far leggere il proprio articolo;
la versione dei fatti prospettata dall’imputato e dal teste Giorgetti, osservava
ancora la sentenza di primo grado, non risulta attendibile in quanto il motivo

erano infondate, ma, nonostante ciò, erano stati incuranti delle spiegazioni
fornite da Carbonetti, che, da solo in casa (e, quindi, con un atteggiamento
aperto e disponibile al confronto), li aveva ricevuti presso la propria abitazione
per dare dettagliate spiegazioni e mostrare loro i vari articoli sull’antefatto.
Il giudizio di attendibilità formulato in senso positivo nei confronti della
persona offesa e in senso negativo nei confronti del teste Giorgetti rinviene
dunque il proprio fondamento giustificativo nella successione degli eventi
richiamata dalla sentenza impugnata, che, sotto questo profilo, risulta
pienamente in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale le
regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste
da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato,
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in
tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte
le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214). Al contrario, il ricorso articola censure che, in buona
sostanza, fanno leva sull’aprioristica attribuzione di una patente di maggior
attendibilità alle dichiarazioni del teste rispetto a quelle della parte civile:
attribuzione priva di alcun fondamento giuridico e non compiutamente correlata
alle concordi valutazioni dei giudici di merito, che, come si è visto, hanno
riconosciuto la credibilità della persona offesa sulla base della complessiva
ricostruzione della vicenda, in termini coerenti con i dati probatori richiamati e
immuni da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa.
Pertanto, escluso che si sia perfezionata la fattispecie estintiva del reato per
prescrizione, alla luce della sospensione del relativo corso per complessivi giorni
236, in considerazione del rinvio dall’udienza del 18/09/2012 a quella del
12/03/2013, per astensione dell’avvocatura (con sospensione pari a 175 giorni),
e del rinvio dall’udienza del 12/03/2013 a quella del 18/11/2013, per legittimo
impedimento del difensore (con sospensione pari a 61 giorni), il ricorso deve

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delle loro lamentele contrasta con il riscontro obiettivo e le loro rimostranze

essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 03/04/2018.

Depositato in Cai
Roma, lì

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Il Presidente

Ionsigli re tensor

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