Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18284 del 25/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18284 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SENTINA SERGIO N. IL 20/12/1975
avverso la sentenza n. 8612/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/02/2015

Osserva
Ricorre per cassazione tramite il suo difensore di fiducia, Sentina Sergio avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 21.11.2013 dal G.i.p. del
Tribunale di Catania che applicava al predetto per il reato di cui all’art. 73 comma 1
bis dPR 309/1990 (detenzione di cocaina e marijuana, fatto commesso il 16.8.2008)
la pena concordata di anni uno di reclusione ed € 1.000,00 di multa quale aumento
per continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale mocratico di
Catania il 22.4.2010, irrevocabile il 4.4.2012.

stile.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Per un verso, infatti, non sono state precisate adeguatamente le ragioni delle
doglianze stesse e per altro verso, si rammenta che “in caso di patteggiannento ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv.
234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 25.2.2015

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, atteso il ricorso a formule di

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