Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18282 del 03/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18282 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TURRI CLAUDIO nato il 14/04/1963 a MILANO
LATINO LUCA CARMELO nato il 13/06/1961 a MILANO

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso nell’interesse di Turri e per il rigetto del ricorso
nell’interesse di Latino.

Data Udienza: 03/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 17/09/2015, il Tribunale di Milano, per
quanto è qui di interesse, dichiarava Claudio Turri e Luca Carmelo Latino
responsabili dei fatti di bancarotta relativi a Nican s.r.I., dichiarata fallita il
23/12/2004, di seguito indicati: a) il solo Turri: aggravamento del dissesto per
effetto di operazioni dolose, avendo conseguito nel 2003, nonostante la grave
crisi, vari finanziamenti; bancarotta fraudolenta per distrazione di beni della

s.r.I.; b) Turri e Latino: bancarotta fraudolenta per distrazione della somma
complessiva di circa 105 mila euro. Con l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche equivalenti per Turri alla circostanza aggravante della
pluralità dei fatti di bancarotta e alla recidiva e per Latino alla recidiva, gli
imputati venivano condannati alla pena principale di anni 3 e mesi 6 di
reclusione, il primo, e di anni 3 di reclusione, il secondo.
Investita dei gravami degli imputati, la Corte di appello di Milano, con
sentenza deliberata il 09/02/2017, in parziale riforma della sentenza di primo
grado ha assolto Turri dal fatto di bancarotta relativo a beni della società,
rideterminando nei suoi confronti la pena nella misura di anni 3 e mesi 4 di
reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione Claudio Turri, attraverso il difensore avv. A. Villa,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di
motivazione. In relazione all’imputazione di aggravamento del dissesto, la Corte
di appello non ha dato conto della consapevolezza dell’imputato circa lo stato di
dissesto della società e, di conseguenza, del suo aggravamento in ragione
dell’accesso al credito, ma si è limitata a ribadire quanto già ritenuto dalla
sentenza di primo grado, omettendo di valutare, alla luce delle emergenze
dibattimentali, se vi fossero elementi atti a far rilevare tale dissesto in capo
all’amministratore, né se tale stato soggettivo di previsione e accettazione del
rischio sussisteva al momento della scelta operativa contestata.
Quanto all’imputazione relativa al trasferimento di fondi a Plastica Lombarda
s.r.I., la Corte di appello non ha considerato quanto riferito dal curatore secondo
cui i pagamenti erano stati effettuati a saldo delle fatture scoperte rinvenute tra
le scritture contabili: tale affermazione è contraddetta da altro scritto del
curatore, sicché la sussistenza di ipotesi alternative di uguale valenza probatoria
imponeva l’assoluzione.

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società, nonché della somma di 546 mila euro in favore di Plastica Lombarda

Con riguardo all’imputazione relativa all’incasso di una serie di “cambi
assegni” effettuati da Latino, lo stesso curatore ha confermato che il vero
factotum della società era costui, mentre Turri era stato coinvolto in società dal
coimputato che non poteva comparire per pregresse vicende fallimentari, ma
attraverso l’audizione del curatore e dei consulenti della difesa è stato possibile
ipotizzare che detti pagamenti fossero avvenuti per coprire debiti societari,
laddove la Corte di appello, sulla base di un’inversione dell’onere della prova, ha
ritenuto provata, sulla scorta del semplice prelievo, la responsabilità di entrambi

il debito e l’assenza – non valorizzata – di falsità dei documenti contabili
soddisferebbero l’esigenza probatoria richiesta.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di
motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata
non motiva sulle ragioni per cui – ritenuta l’equivalenza tra le circostanze
attenuanti generiche e l’aggravante ex art. 219 I. fall. – la pena inflitta ai due
imputati non era stata uniformata, né su quelle della riduzione di soli mesi 2 di
reclusione derivante dalla parziale assoluzione.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha
proposto ricorso per cassazione Luca Carmelo Latino, attraverso il difensore avv.
G. Briola, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La tesi difensiva secondo
cui le somme oggetto di imputazione sono state destinate al pagamento dei
fornitori di Nican s.r.l. trova conferma – diversamente da quanto sostenuto dalla
Corte di appello, incorsa in un travisamento della prova – nelle dichiarazioni del
curatore, che ha riferito delle registrazioni contabili indicanti la causale nel
pagamento dei fornitori, e nella relazione ex art. 33 I. fall., che esclude fatti
distrattivi.
3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.
L’unica condanna per fatti anteriori a quello in esame è per il reato di
appropriazione indebita del 21/07/1993, oggetto di indulto, mentre tutte le altre
condanne sono successive al 23/12/2004, sicché erroneamente la Corte di
appello ha ritenuto la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Claudio Turri è inammissibile.

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gli imputati, mentre la circostanza dell’allegazione dei soggetti cui è stato pagato

2.1. Il primo motivo è inammissibile.
2.1.1. Le doglianze relative all’imputazione di aggravamento del dissesto
sono inammissibili, per plurime, convergenti, ragioni. Ha osservato la sentenza
impugnata che i finanziamenti intervennero a solo un anno e mezzo di distanza
dalla dichiarazione di fallimento, che accertò una situazione di «voragine
debitoria», tanto più che già dal giugno del 2003 la società era in liquidazione e
aveva cessato la propria attività; ha sottolineato altresì la Corte distrettuale
come la situazione societaria fosse senz’altro nota a Turri, che della società era

nella concreta gestione non erano sminuite dal dedotto affiancamento di Latino
con compiti operativi; anche la dedotta previsione di un aumento di capitale da
parte del socio di maggioranza originario non smentisce la tesi accusatoria, posto
che – oltre a non essere basato su fatti concreti – detto aumento sarebbe stato
comunque inidoneo al risanamento di una situazione societaria gravata da un
passivo di quasi 4 milioni di euro. A fronte dell’articolata motivazione del giudice
di appello, il ricorrente, per un verso, omette di confrontarsi con i dati probatori e
gli argomenti della sentenza impugnata, risultando, sul punto, il ricorso del tutto
carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); per altro verso, il motivo fa leva
sulla situazione ex anta, ma la deduzione è del tutto generica, alla luce dei rilievi
della Corte di appello sulla – breve – distanza temporale che separò i fatti in
questione dalla declaratoria di fallimento e sulla già intervenuta messa in
liquidazione della stessa.
2.1.2. Le censure concernenti i fatti di bancarotta relativi al trasferimento di
fondi a Plastica Lombarda s.r.l. sono manifestamente infondate. La Corte di
appello ha rilevato che le affermazioni del curatore, riportate in modo incompleto
e decettivo dall’appellante, sono contenute nella terza integrazione della
relazione ex art. 33 I. fall., ove si rettificava quanto riferito nella seconda
integrazione (richiamata dalla difesa) e si evidenziava, tra l’altro, come i bonifici
per complessivi euro 546 mila fossero stati emessi senza che si riscontrasse il
pagamento di fatture della società beneficiaria, ma solo per far fronte alla grave
illiquidità in cui versava la società beneficiaria (che faceva capo ad Annamaria
Ronchetti, convivente di Luca Latino, e ad Antonio Ronchetti, socio del Turri). La
tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata non è
scalfita dalle censure del ricorrente, che, in buona sostanza, attribuisce alle
risultanze di cui alla terza integrazione, valorizzata dalla Corte di merito, un
mero significato “interpretativo” dell’operazione, così equiparandola, quanto a
valenza probatoria, alla seconda integrazione (invocata, invece, dalla difesa): il
giudice di appello, tuttavia, ha chiarito che si tratta di una rettifica di quanto

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stato amministratore unico fin dalla costituzione e la cui competenza e intraneità

rilevato in un primo momento dal curatore, il che esclude, in radice, la
“equipollenza” evocata dal ricorrente, che, peraltro, omette di confrontarsi con gli
specifici dati probatori delineati dalla sentenza impugnata sulla scorta degli esiti
degli accertamenti del curatore. Le censure, dunque, sono manifestamente
infondate sotto il duplice profilo evidenziato.
2.1.3. Anche le censure relative ai fatti distrattivi ascritti in concorso a Turri
e Latino sono inammissibili. La Corte distrettuale ha diffusamente esaminato le
questioni inerenti al capo in esame, rilevando, in primo luogo, che lo stesso

semplicemente quelle che chi si presentava per l’incasso del titolo aveva indicato
alla banca (causali, sottolinea la sentenza impugnata, che equivalgono a mere
allegazioni dell’imputato); lo stesso consulente di parte ha dichiarato anche di
aver accertato, a fronte delle descritte modalità di girata e di incasso degli
assegni, che, in concreto, era Latino ad accompagnare in banca chi incassava il
titolo. Osserva altresì la Corte di appello come il curatore abbia riferito che le
giustificazioni contabili, nel senso che si trattava di pagamenti ai fornitori o
comunque a creditori della società, erano del tutto generiche e non riscontrate
dal corrispondente saldo di una fattura o dalla diminuzione di un effettivo debito,
sicché manca del tutto la prova che il denaro prelevato in contanti sia stato
destinato a fini societari. Ha rilevato poi il giudice di appello che è privo di
qualsiasi logica il comportamento dell’imprenditore (anche inesperto) che paghi
in contanti i propri debiti senza annotare specificamente in contabilità le
corrispondenti fatture saldate e senza pretendere una ricevuta: documenti,
questi, la cui totale e ingiustificata mancanza offre un riscontro alla tesi
accusatoria, confermata anche dalla mancanza di documentazione extracontabile
circa i dedotti pagamenti “in nero”, anch’essa significativa del fatto che i prelievi
giustificati con causali generiche non vanno ascritti a costi societari non
contabilizzati, ma restano qualificabili come asportazioni di somme senza causa.
Lungi dal far leva su inversioni degli oneri probatori e sul mero dato del prelievo,
la sentenza impugnata ha valorizzato plurimi elementi — di fatto e logici attinenti alle modalità dei prelievi e alla mancanza

in toto

di riscontri

documentali (anche “informali”) alla tesi difensiva, argomenti non oggetto di
puntuale disamina critica da parte del ricorso, che, anche sotto questo profilo,
risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, cit.). Privi di
consistenza sono i riferimenti al ruolo di Latino, a fronte dei rilievi della Corte di
merito in ordine al ruolo gestorio rivestito da Turri.
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente
infondato. Rispondendo al corrispondente motivo di appello, la Corte distrettuale

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consulente di parte ha fatto riferimento a causali degli assegni che sono

ha escluso che gli imputati abbiano tenuto un concreto comportamento
collaborativo, posto che detto comportamento non ha consentito l’incremento di
un solo euro dell’attivo fallimentare, laddove non è emersa alcuna volontà
risarcitoria o concreti segnali di ravvedimento, tanto più in considerazione dei
precedenti gravi e specifici. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la
conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee è dunque
sostenuta da plurimi elementi e argomenti, laddove, quanto alla riduzione per il
parziale proscioglimento, essa – a fronte della pluralità dei fatti di bancarotta

irrogata a un livello assai prossimo al minimo edittale.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Luca Carmelo Latino è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. Sotto
un primo profilo, la doglianza è articolata in termini aspecifici, in quanto richiama
in modo del tutto frammentario alcuni brani della deposizione del curatore,
omettendo, ad esempio, di confrontarsi con quanto riferito immediatamente
dopo, ossia che al curatore stesso non risultava che, rispetto alle uscite
attraverso assegno bancari, vi fossero riscontri nella documentazione contabile o
extracontabile dimostrativi della destinazione delle somme a beneficio del
fornitori o al pagamento di passività della società. Di conseguenza, lungi
dall’offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione dai
giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di
riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in
modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo,
in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione
generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito:
il ricorso si è quindi sottratto all’onere di completa e specifica individuazione
degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l’apprezzamento
del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923
del 05/12/2011 – dep. 2012, S., Rv. 252349). Sotto altro profilo, a fronte dei
plurimi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata (e richiamati supra a
proposito del ricorso nell’interesse del coimputato Turri), il motivo si sottrae al
puntuale confronto critico con il compendio probatorio complessivamente preso
in considerazione dai giudici di merito.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Escluso che l’indulto
abbia efficacia ablativa rispetto alla recidiva (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 34147
del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264629; Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, Rv.
271415), la Corte distrettuale ha motivato la conferma sul punto della sentenza
di primo grado richiamando la specificità del precedente a carico dell’imputato:
rilievo, questo, espressione della valutazione del giudice di merito circa

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ascritta al ricorrente – è congruamente stabilita in misura che conduce la pena

l’esistenza di un’omogeneità tra fatti pregressi e reato giudicando e la
riconoscibilità in essi di carattere fondamentali comuni (cfr., ex plurimis, Sez. 3,
n. 11954 del 16/12/2010 – 2011, L., Rv. 249744; Sez. 6, n. 15439 del
17/03/2016 – dep. 13/04/2016, C, Rv. 26654501) immune da censure posto che
il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84
cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n.
2295 del 03/07/2015 – dep. 2016, Marafioti, Rv. 266018; Sez. 5, n. 37298 del

4. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi – che preclude la rilevabilità
della prescrizione dei reati che sarebbe maturata successivamente alla sentenza
impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) – consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2018.
I onsi 92 ere

Il President

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Depositato in Cappet»
Roma, lì

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09/07/2010, Lombardo, Rv. 248640).

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