Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18280 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18280 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

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Data Udienza: 25/02/2015

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sul ricorso proposto da:
AUTIERO GIOVANNI N. IL 30/09/1984
avverso la sentenza n. 20231/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

fl

73

Fatto e diritto

Autiero Giovanni, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’art.73 comma quinto d.PR. 309/90, ricorre per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge in relazione alla mancata applicazione delle

Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex articolo 606, comma 3,

c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex

plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.). A tale compito ha regolarmente
atteso il giudicante.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L.
n. 10 del 21.02.2014) e la recentissima disposizione di cui
al D.L. 20.03.2014 n.36 (conv. in L. del 16.05.2014
n.79),nel qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90
quale figura autonoma di reato, hanno rideterminato la pena
edittale, la prima, da uno a cinque annidi reclusione e da
euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multa, la seconda da sei

attenuanti generiche.

mesi a quattro anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro
10.329,00 di multa.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare ad Autiero Giovanni, ritenuto responsabile
dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.73
d.PR.309/90, il trattamento sanzionatorio più favorevole
previsto dalla normativa di cui sopra, essendo quello

edittali fissata dalle predette disposizioni.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in
quanto le argomentazioni di cui sopra, che incidono sulla
pena concordata, determinano la caducazione del patto e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2015

applicato divenuto illegale alla luce dei nuovi parametri

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