Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18280 del 19/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18280 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
HOLOD MANUELA nato il 10/11/1995 a BADIA POLESINE
RADULOVIC CRISTINA nato il 13/03/1990 a BUSTO ARSIZIO

avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

/

/

Data Udienza: 19/03/2018


,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la
sentenza del Tribunale di Ancona che aveva condannato Holod Manuela e Radulovic
Cristina alla pena di giustizia in quanto colpevoli di furto in abitazione aggravato.
2. Propongono ricorso i difensori di fiducia delle due imputate.

motivazionali quanto all’affermazione di penale responsabilità, atteso che in
possesso delle due imputate, bloccate dalla Polizia Giudiziaria intervenuta pochi
minuti dopo la segnalazione del furto, non era stato trovato nulla dei beni rubati.
Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.

Il ricorso proposto nell’interesse di Radulovic deduce altresì l’erronea

applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta aggravante di cui
all’art.625 n.2 c.p. ed alla eccessività della pena inflitta.
4. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nei giudizio
di legittimità e comunque manifestamente infondati.
4.1. Il primo motivo, in cui in entrambe le ricorrenti contestano l’affermazione di
penale responsabilità, costituisce una mera reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in
punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione
degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la
decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come
nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logicogiuridici (sez.2 n°42595 del 27.10.09, Errico).
La Corte, infatti, ha elencato gli elementi da cui è stata desunta la prova della
partecipazione al furto da parte delle due imputate ed ha adeguatamente
giustificato il mancato rinvenimento della refurtiva in loro possesso, con
motivazione non illogica.
4.2. Quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’effrazione, si è constata l’avvenuta
forzatura della serratura e la si è addebitata alle imputate, una delle quali era in
possesso di una pinzetta evidentemente impiegata allo scopo.
Si è altresì giustificato, in termini non illogici, il mancato rinvenimento di altri arnesi
da scasso.
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili per

I

Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Holod Manuela deduce vizi

genericità e, comunque, la Corte territoriale ha dato sinteticamente conto delle
ragioni che l’hanno indotta a confermare la pena inflitta dal primo giudice;
dovendosi, comunque, ritenere che in tema di determinazione della pena, quando la
pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale l’obbligo di motivazione
del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza,
nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Sez_4,n. 38536 del

5.1.Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv.
248244).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,
trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal
ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento, ciascuna, delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 marzo 2018
Il Presidente

nsore

Depositato in Cang91«
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21/9/07).

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