Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1828 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1828 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
LOMBARDO ALFIO QUAN ANNIBALE N. IL 29/04/1989
avverso la sentenza n. 1395/2013 TRIBUNALE di SASSARI, del
30/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre avverso
la sentenza del Tribunale di Sassari del 30 ottobre 2014 che aveva condannato
Lombardo Alfio Quan Annibale alla pena concordata fra le parti di mesi 6 di
reclusione, con la sospensione condizionale della stessa.
Si procedeva per il delitto di lesioni aggravate contestato ai sensi degli artt.
582 e 583 c.p., cagionate da Lombardo a Tola Sergio il 29 maggio 2009 in Sorso
(SS).

legge ed in specie del disposto dell’art. 164 c.p. per essere stato concesso
all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante che
questi, erroneamente indicato come incensurato, fosse gravato dai precedenti
penali impeditivi che risultavano dal certificato penale che allegava.
2 – Con il secondo motivo il Procuratore rilevava la contraddittorietà della
motivazione della sentenza laddove si erano concesse le circostanze attenuanti
generiche sempre sulla base della presunta ma insussistente incensuratezza, così
violando il disposto del comma terzo dell’art. 62 bis c.p..
3 – il Procuratore Generale presso questa Corte conclude per l’accoglimento
del ricorso, ritenendone la fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è fondato ed assorbe l’ulteriore censura.
1 – Dal certificato penale in atti emergono plurime condanne a carico del
Lombardo, in specie una condanna a 9 anni di reclusione, al punto 2 del
certificato, per fatto consumato in data anteriore, il 9 aprile 2009, divenuta però
definitiva il 16 luglio 2013 e quindi prima della pronuncia della sentenza
impugnata ed altre due condanne con sospensione condizionale del la pena,
indicate ai punti 2 e 5 del certificato.
2 – Se ne deduce, pertanto, che la sospensione condizionale della pena è
stata, nel caso di specie, disposta in violazione dell’art. 164 cod. pen. in quanto il
comma secondo numero 1 di tale norma non consente di sospendere la pena a
chi abbia riportato una precedente condanna per delitto, neppure se sia
intervenuta la riabilitazione, e al comma terzo precisa che la sospensione non
può essere concessa più di una volta, salvo che la condanna precedente e quella
nuova non siano per pene superiori ai limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. e quindi
ad anni due di reclusione, restando alla sola pena detentiva.
Deve allora procedersi all’annullamento della sentenza a pena patteggiata
posto che la sospensione condizionale della pena a cui è stato condizionato
l’accordo raggiunto fra imputato e pubblica accusa è parte essenziale del

1

1 – Con il primo motivo di doglianza il Procuratore denuncia la violazione di

medesimo che, senza di essa, cade (Cass., sez. H, n. 8896 del 26/11/2001 Rv.
220988).
3 – L’ulteriore censura, sulla concedibilità delle circostanze attenuanti
generiche, viene assorbita dall’annullamento della sentenza per la ragione già
esposta. Peraltro deve ricordarsi come il rappresentante della pubblica accusa
non possa proporre ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una
sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell’erronea concessione delle
circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistano palesi illegalità della

parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione
(Cass., sez. VI, n. 42837 del 14/05/2013 Rv. 257146).
Considerando anche che il giudice di merito avrebbe potuto omettere in
sentenza la specifica indicazione delle ragioni legittimanti le riconosciute
attenuanti generiche o altrimenti motivarne la concessione derivante
dall’intervenuto accordo delle parti, così rispettando il disposto del novellato art.
62 bis, comma terzo, cod. pen. (Cass. sez. fer., 20.8.2009 n. 33473, Rv.
244600).
4 – La sentenza va, comunque, annullata con rinvio allo stesso giudice per
un nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sassari.
Così deciso il 26/11/2015.

pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le

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