Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18279 del 25/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 18279 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

r

uRDINANAI St”; 1- iAlha
sul ricorso proposto da:
TAMBORRINI GIANLUCA N. IL 02/02/1983
avverso la sentenza n. 3000/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESARO, del 14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/02/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione tramite il suo difensore di fiducia, Tamborrini Gianluca
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14.11.2013 dal G.u.p.
del Tribunale di Pesaro che applicava al predetto Tamborrini per i reati di cui agli artt.
81 cpv. c.p., 73, 5° comma e 80 lett. a) ed f) dPR 309/1990 e di cui agli artt. 110, 81
cpv. c.p. e 73, 5 0 comma dPR 309/1990, (con la recidiva specifica, reiterata ed
infraquinquennale; cessioni di cocaina ed eroina; fatti commessi nel corso dell’anno
2006) la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed C 400,00 di multa quale aumento
per continuazione su quella irrogata al medesimo con sentenza in data 18.12.2008
divenuta irrevocabile il 15.1.2009.
2. Deduce la violazione di legge in ordine alla contestazione ed applicazione della
recidiva e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della prova della
responsabilità dell’imputato.
Considerato in diritto
3.

Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse manifestamente

infondate e non consentite nella presente sede di legittimità.
4. Infatti, si rammenta che “in caso di patteggíamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il
giudice a quo ha pienamente ottemperato.
5. Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del
ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo
già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte
le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di
reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente
più favorevole al reo, sarebbe attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4°
c.p., al caso in esame.
6. Attesa la data del commesso reato, però, deve rilevarsi l’avvenuto decorso del
termine prescrizionale di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. per i
reati come ritenuti (art. 73, 5° comma dPR 309/1990), al massimo, il 30.6.2014.

.>

7. Consegue, attesa l’assenza di periodi di sospensione per una durata utile alla data
odierna, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione dei
reati ascritti.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ I REATI SONO ESTINTI PER PRESCRIZIONE.

Così deciso in Roma, il 25.2.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA