Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18279 del 19/03/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18279 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MORELLI FRANCESCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINO PIERO nato il 20/03/1953 a ALBA
avverso la sentenza del 04/04/2016 del TRIBUNALE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
[-14,-,–1,)
o
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
Udito il difensore
Ov’yÌL
Data Udienza: 19/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Asti ha confermato la sentenza del
Giudice di Pace di Asti che aveva condannato Costantino Pietro alla pena di 200
euro di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, determinati in
complessivi euro 700, in quanto responsabile di minaccia e ingiuria in danno di
all’art.594 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato, a seguito
dell’abrogazione della norma intervenuta con d.lgs. 7/16.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizi
motivazionali quanto al riconoscimento della responsabilità in ordine al delitto di
minaccia, in difetto di una valutazione approfondita e conforme ai criteri legali della
deposizione della parte offesa costituita parte civile.
2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali in relazione
alla determinazione del danno, in assenza di una dimostrazione del suo ammontare.
3. La difesa ha presentato una memoria in cui rileva che erroneamente il Tribunale
non ha provveduto a ridurre la pena inflitta dal Giudice di Pace e la somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno pur avendo assolto l’imputato da uno dei reati per
cui era stata pronunciata condanna.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, da un lato, in quanto la sentenza
impugnata ha correttamente applicano i principi giurisprudenziali in tema di
valutazione della deposizione della persona offesa, qualora sia costituita parte civile
( fra le tante Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 14/01/2015 – Rv. 261730),
dall’altro, in quanto pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine
di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla
Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
5. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non indica
in che misura e per quali ragioni il risarcimento assegnato alla parte offesa sia
incongruo.
6. L’inammissibilità del ricorso non esime dall’osservare che il giudice di appello, nel
confermare la sentenza di primo grado pur assolvendo dal reato di cui all’art.594
c.p., ha, di fatto, operato una reformatio in peius, non operando alcuna diminuzione
della pena .
La Corte di Cassazione può provvedere a rideterminare la pena, valendosi dei poteri
di cui all’art. 620 lett.1) c.p.p., per il reato di minaccia.
Tenuto conto delle pene edittali previste dall’art.612 c.p. prima della modifica
1
Bosio Antonio, pur pronunciando sentenza di assoluzione quanto all’addebito di cui
intervenuta con 1.119/13 e dei limiti imposti dall’art.24 c.p., si ritiene equo fissarla
in euro 51.
6.1.
Analogamente,
Sez. U, n.46688
e
tenuto
conto
dell’indirizzo
giurisprudenziale
di
del 29/09/2016 Rv. 267884, deve essere ridotta la somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Considerato che il giudice di primo grado, nel determinare l’importo, ha ritenuto
ridurre il risarcimento del danno ad euro 350,00.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, che determina, per il reato di cui all’art.612 c.p. in euro 51 di multa.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto e riduce l’ammontare del risarcimento dei
danno ad euro 350,00.
Così deciso il 19 marzo 2018
Il Presidente
Stefano Palla
più grave il reato di ingiuria per cui è intervenuta assoluzione, si ritiene equo