Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18278 del 25/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18278 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
•
Data Udienza: 25/02/2015
5
rP,rt
ORDINALSZAC
sul ricorso proposto da:
CECI FRANCESCO N. IL 15/09/1987
avverso la sentenza n. 28103/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
IVIARINELLI;
/97
Fatto e diritto
Ceci Francesco, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’art.73 comma quinto d.PR. 309/90, ricorre per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione della medesima in relazione
attenuanti generiche e alla sussistenza di una causa di
proscioglimento ex art.129 c.p.p..
Il ricorso sarebbe inammissibile,
ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.). A tale compito ha regolarmente
atteso il giudicante.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L.
n. 10 del 21.02.2014) e la recentissima disposizione di cui
al D.L. 20.03.2014 n.36 (conv. in L. del 16.05.2014
n.79),nel qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90
quale figura autonoma di reato, hanno rideterminato la pena
al trattamento sanzionatorio, all’applicazione delle
edittale, la prima, da uno a cinque annipi reclusione e da
euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multai la seconda da sei
mesi a quattro anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro
10.329,00 di multa.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare
a
Ceci
Francesco,
ritenuto
responsabile
dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.73
previsto dalla normativa di cui sopra, essendo quello
applicato divenuto illegale alla luce dei nuovi parametri
edittali fissate dalle predette disposizioni.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in
quanto le argomentazioni di cui sopra, che incidono sulla
pena concordata, determinano la caducazione del patto e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2015
d.PR.309/90, il trattamento sanzionatorio più favorevole